Estratto: «L’art. 53 del Testo Unico delle Espropriazione, D.P.R. 8.6.2001 n. 327, devolve alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati nell’ambito della procedura d’esproprio.Il contenzioso sulla determinazione e la corresponsione dell’indennità è invece riservato all’A.G.O. (Autorità Giurisdizionale Ordinaria).Con sentenza 11.5.2006 n.191, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 53 citato nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai “comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.La Corte ha affermato che mentre “deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a ‘comportamenti’ (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, … deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di ‘comportamenti’ posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto” (Corte Costituzionale, Sentenza 11 maggio 2006, n.191).Con la sentenza in questione, la Corte ha dunque evocato la nota distinzione, di origine pretoria, fra c.d. “occupazione acquisitiva” (che si verifica “quando il fondo è stato occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, e pertanto nell’ambito di una procedura di espropriazione, ed ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzione dell’opera di pubblica utilità senza che, tuttavia, sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà”) e c.d. “occupazione usurpativa” (caratterizzata “dall’apprensione del fondo altrui in carenza di titolo: carenza universalmente ravvisata nell’ipotesi di assenza ab inizio della dichiarazione di pubblica utilità, e da taluni anche nell’ipotesi di annullamento, con efficacia ex tunc, della dichiarazione inizialmente esistente ovvero di sua inefficacia per inutile decorso dei termini previsti per l’esecuzione dell’opera pubblica”).Appare del tutto evidente, allora, che mentre la figura dell’occupazione acquisitiva si inserisce nel novero delle fattispecie relative dei comportamenti collegati all’esercizio (sia pure illegittimo) di un pubblico potere, la figura dell’occupazione usurpativa corrisponde alla fattispecie dei comportamenti “posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto”, e, come tali, devoluti, quoad tutelam, alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR Campania, Salerno, 25.10.2010, n. 11915).Nel caso di specie, occupando 218 mq in più rispetto a quelli previsti e contemplati dal provvedimento d’urgenza, l’Amministrazione ha appreso parte del fondo dei ricorrenti in assoluta carenza di titolo, in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità e quindi in via di mero fatto.E poiché la domanda giudiziale è volta ad ottenere il risarcimento del danno provocato proprio da quella “illecita” (e non già “illegittima”) occupazione (e cioè dall’occupazione sine titulo di quella porzione di terreno, con conseguente lesione del diritto di proprietà in mancanza di qualsiasi provvedimento atto, anche virtualmente, ad affievolirlo), l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo è evidente.Come è parimenti evidente che la stessa spetta al Giudice Ordinario.»
Sintesi: La fattispecie di occupazione usurpativa, su cui vi è giurisdizione del giudice ordinario, si verifica solo nell’ipotesi di appropriazione del bene in totale assenza del provvedimento amministrativo.
Estratto: «4.- L’appellata si duole, in sostanza, della destinazione della strada al traffico veicolare, in via di fatto ed in assenza di procedura espropriativa, ed in particolare in mancanza della dichiarazione di pubblica utilità, ma solo a seguito di ordinanza sindacale (n. 49 del 6.3.1998) contingibile ed urgente di autorizzazione alla occupazione d’urgenza della strada stessa per mesi cinque.Si tratterebbe quindi, nella specie, di occupazione usurpativa della proprietà per mancanza di dichiarazione di pubblica utilità; l’attività di apprensione e trasformazione esercitata dalla Amministrazione si risolverebbe, pertanto, in meri comportamenti materiali conoscibili dal giudice ordinario anche a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 204/2004 e 191/2006.5.- Ciò posto, occorre ricordare che le figure della occupazione appropriativa e dell’occupazione usurpativa sono riconducibili, l’una, alla irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio, pure a seguito di una dichiarazione di pubblica utilità e, quindi, nell’ambito di una procedura di espropriazione; l’altra, alla apprensione-trasformazione del fondo in assenza, ab initio, della dichiarazione di pubblica utilità (cfr., su tale punto, Cass. civ., SS.UU., ordd.ze nn. 13659 e 13660 del 13.6.2006 e 15.6.2006 n. 13911, che, peraltro, pervengono ad identica conclusione per il caso di mancanza iniziale o sopravvenuta scadenza del termine iniziale di efficacia; cfr., anche, Cass. civ., Sez. I, 17 giugno 2005 n. 13001; e, da ultimo, Corte cost. 12 maggio 2006 n. 191); va aggiunto che, in base ad alcuni orientamenti giurisprudenziali – cfr., fra le tante, Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 2001 n. 15710; 23 gennaio 2006 n. 1207; 25 gennaio 2006 n. 1373 – alla detta “figura” sarebbe riferibile anche l’ipotesi di annullamento con efficacia ex tunc della dichiarazione inizialmente esistente ovvero di sua inefficacia per inutile decorso dei termini previsti per l’esecuzione dell’opera pubblica.Secondo l’orientamento di questo Consesso (Ad. Plen. 26 marzo 2003 n. 4; cfr., anche, decc. nn. 4 e 9 del 2005 e n. 2 del 2006), in caso di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità non si verifica una fattispecie di carenza di potere bensì di cattivo uso del potere, che dà luogo ad occupazione appropriativa, relativamente alla quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo; diversamente, la fattispecie di occupazione usurpativa, su cui vi è giurisdizione del giudice ordinario, si verifica solo nell’ipotesi di appropriazione del bene in totale assenza del provvedimento amministrativo (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2006 n. 4763).La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a “comportamenti” di soggetti pubblici non involgenti l’esercizio di pubbliche potestà (dichiarazioni di pubblica utilità, occupazione d’urgenza, etc., nulle o inesistenti) è affermata dal giudice regolatore della giurisdizione (cfr., tra le altre, Cass. civ., SS.UU., 22 novembre 2004 n. 21944, ord.za).Ed ancora, ribadisce il giudice delle leggi (Corte cost. n. 191 del 2006 cit.), sviluppando le argomentazioni già poste a fondamento della sua precedente sentenza n. 204 del 2004, la conformità ai canoni costituzionali della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a “comportamenti” di impossessamento di beni altrui collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove si esclude tale conformità per la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.Orbene, nel prendere atto di un panorama giurisprudenziale (e dottrinario) comunque in via di evoluzione – pur in presenza di prevalenti arresti giurisprudenziali significativamente orientati nel senso in questa sede condiviso dal Collegio – deve ritenersi, alla stregua delle esposte conclusioni ed in linea con quanto già affermato per analoga controversia (cfr., IV Sez., 26 aprile 2007 n. 1892), che nella fattispecie, in cui l’irreversibile trasformazione del fondo è avvenuta nell’assenza, ab initio, della dichiarazione di pubblica utilità concernente il fondo medesimo, debba farsi puntuale applicazione dei principi sopra riportati in tema di occupazione “usurpativa”; il che comporta la declinatoria della giurisdizione sulla controversia in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria, che va dichiarata nell’odierno giudizio per gli effetti di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69.»
Sintesi: Sussiste ipotesi di «occupazione usurpativa pura» allorquando manchi una dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguenza che la giurisdizione sulle questioni relative spetta al giudice ordinario, sul presupposto che il comportamento di occupazione dell'area privata non è sorretto da alcun potere pubblicistico.
Estratto: «3.2. Pertanto, la controversia – in quanto volta a sanzionare le conseguenze risarcitorie di detto mero comportamento – esula dall’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia “urbanistica ed edilizia”, come delimitato dall’articolo 34 del d.lgs. 80/1998...
[...omissis...]
Sintesi: Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa, intese come manipolazione del fondo di proprietà privata avvenuta in assenza della dichiarazione di pubblica utilità ovvero a seguito della sua sopravvenuta inefficacia, rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Estratto: «Infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 11 maggio 2006, nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del Testo Unico sulle espropriazioni n. 327/2001, ne ha dichiarato l'incostituzionalità limitatamente alla parte in cui -nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo...
[...omissis...]
Sintesi: E' pacifico che l'occupazione usurpativa radichi la giurisdizione dell'A.G.O.
Estratto: «2. Il Comune di Montefusco approvava, con delibera di G.C. n. 106. del 15.12.2000 (in atti del convenuto), il progetto preliminare della costruzione dell'impianto fognario alla Via Comunale Potenza; con delibera di G.C. n. 85. del 28.11.2002 (allegata alla relazione di c.t.u.: come ogni altro documento, rispetto al quale in questa sede non sia data diversa indicazione) approvava il progetto definitivo - esecutivo. I lavori venivano ultimati il 23.3.2004 (cfr. il certificato di regolare esecuzione).Come si evince dal progetto e dall'allegata planimetria (v. oltre agli allegati alla relazione di c.t.u. altresì le produzioni delle due parti), l'opera non doveva essere seguita nelle proprietà private, ma nell'area della strada pubblica.Secondo la prospettazione, l'esecuzione dell'opera comportava, però, l'occupazione illegittima, mediante condotta e tombini, di parte del fondo dell'attore: occorre valutare, a questa stregua, a quale autorità giudiziaria spetti la giurisdizione.La questione non richiede la valutazione se fosse presente la dichiarazione di pubblica utilità, o gli altri requisiti dell'iter amministrativo, che distinguono i casi della c.d. occupazione appropriativi, da quella c.d. usurpativa: posto, infatti, che l'opera non doveva attraversare le proprietà private, di nessuna delle quali erano previste l'occupazione e l'espropriazione, non può che trattarsi di occupazione usurpativa, ovvero di attività meramente comportamentale (cfr. mutatis mutandis. Cass. civ. Sez. I. 13.1.2010. n. 397: "La fattispecie qualificabile come "occupazione usurpativa", ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità è costituita da un comportamento di fatto dell'amministrazione, ravvisabile anche per i terreni nei quali, nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica, si sia verificato uno sconfinamento da aree legittimamente occupate"): ed è pacifico (cfr. e pluribus Cass. civ. Sez. Unite 16.7.2008 n. 19501) che l'occupazione usurpativa radichi la giurisdizione dell'A.G.O.A maggior ragione si perviene a tale risultato, se si osserva che la doglianza, benché formulata adoperando il termine "occupazione" (di parte del fondo), è palesemente relativa in realtà, ad un comportamento corrispondente all'imposizione di una servitù: e, in tale ipotesi, è radicalmente esclusa la questione dell'appropriazione, da parte della P.A. dell'area di proprietà del terzo, mancando l'irreversibile trasformazione del fondo, sicché nulla quaestio circa la giurisdizione del Giudice ordinario (cfr. per una controversia che. in fatto, corrisponde a quella in esame. Cass. civ. Sez. I, 8.5.2008. n. 11477: "Le disposizioni in tema di occupazione acquisitiva non trovano applicazione qualora la realizzazione dell'opera pubblica si traduca in un esercizio illegittimo di fatto, di servitù, che determini una mera limitazione delle facoltà di godimento dell'immobile da parte del proprietario. (Nella specie un'area a destinazione agricola era stata illegittimamente occupata e sulla stessa era stato realizzato, al di sotto del piano di campagna, dal quale affioravano unicamente diversi tombini di ispezione, un collettore fognario, ma il fondo era rimasto nella sua consistenza e nella sua funzione originaria).": v. poi, ancora sull'argomento, più di recente: "Dalla retroattività degli effetti dell'acquisto di un diritto per usucapione, stabilita per garantire alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto, deriva che se la Pa. occupa sine titulo un fondo privato e vi installa un elettrodotto, con l'acquisto a titolo originario del diritto parziario - che non avviene con la realizzazione dell'opera pubblica, perché agli iura in re aliena è inapplicabile la cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita, cessa l'illiceità permanente e perciò si estingue non solo la tutela reale, ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto fino a usucapirlo, nonché il credito indennitario.": Cass. civ.. Sez. II. 24.2.2009. n. 4434).»
Sintesi: La linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa è segnata dalla presenza e dalla mediazione, nella singola vicenda, di un atto amministrativo. La giurisdizione amministrativa, quindi, è esclusa nei soli casi di occupazione usurpativa, cioè quando l’attività di immissione in possesso di un’area e le eventuali trasformazioni della stessa siano riconducibili alla mera via di fatto.
Estratto: «Con il ricorso viene richiesta, altresì, la reintegrazione nel possesso di una porzione di terreno che si assume occupata ai fini della realizzazione delle opere, non contemplata nel decreto di esproprio.Ritiene il Collegio che debba affrontarsi, innanzi tutto, il problema relativo alla giurisdizione dell’adito giudice amministrativo...
[...omissis...]
Sintesi: L'azione relativa all'occupazione cd. usurpativa, intesa come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza della dichiarazione di pubblica utilità, rientra nella giurisdizione ordinaria, sia che venga invocata la tutela restitutoria sia che, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno.
Estratto: «Le Sezioni Unite devono rilevare che l'area di proprietà M. estesa mq. 1607 è stata occupata dal comune di Rutigliano a seguito della Delib. di Giunta 28 luglio 1998, n. 263 - contenente la dichiarazione di p.u., nonché la fissazione dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, per la sua efficacia...
[...omissis...]
Sintesi: La giurisdizione amministrativa è esclusa nei soli casi di occupazione usurpativa, cioè quando l’attività d'immissione in possesso di un’area e le eventuali trasformazioni della stessa siano riconducibili alla mera via di fatto, non sussistendo un’efficace dichiarazione di pubblica utilità.
Estratto: «In proposito occorre, peraltro, tenere presente che, con sentenza 3 - 11 maggio 2006 n. 191, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, trasfuso nell’art. 53, comma 1, del menzionato D.P.R. n. 327/2001, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice...
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Sintesi: Rimangono affidate alla giurisdizione del giudice ordinario unicamente le controversie di occupazione usurpativa pura nella quali, neanche in via mediata, è possibile collegare il comportamento di materiale spossessamento all’esercizio di una funzione.
Estratto: «L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo formulata dal resistente è fondata e deve essere accolta.E’ noto che a seguito delle rilevanti sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, la possibilità per il giudice amministrativo di conoscere, in materia urbanistica, dei “meri comportamenti” sussiste unicamente quando il “comportamento” in concreto tenuto dall’Amministrazione si ricolleghi, sia pure in via mediata, all’esercizio della funzione pubblica. Rimangono, pertanto affidate alla giurisdizione del giudice ordinario unicamente le controversie di occupazione usurpativa pura nella quali, neanche in via mediata, è possibile collegare il comportamento di materiale spossessamento all’esercizio di una funzione (per tutte Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3677).Nel caso in esame, non risulta essere stato adottato alcun provvedimento con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità. L’unico atto prodotto - il verbale di data 16 marzo 1999 – non può certo essere considerato come espressione di pubblico potere. In tale situazione, pertanto, il giudice amministrativo non può che declinare la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.»
Sintesi: La fattispecie qualificabile come "occupazione usurpativa", ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di titolo legittimante, rientra, sia che venga invocata la tutela restitutoria (eventualmente azionata con ricorso per la reintegrazione del possesso), sia che, postulandosi un'abdicazione implicita al diritto dominicale, si opti per il risarcimento del danno, nella giurisdizione del giudice ordinario.
Estratto: «2.2. Occupazione sine titulo.Sotto il secondo profilo, al fine di stabilire se il G.O. sia competente a decidere la presente controversia, è necessario qualificare l'occupazione posta in essere dal Comune convenuto.2.2.1. L'occupazione c.d."usurpativa".
[...omissis...]
Sintesi: La giurisdizione amministrativa è da escludere nei casi di occupazione usurpativa, cioè quando l’attività di immissione in possesso di un’area e le eventuali trasformazioni della stessa siano riconducibili alla mera via di fatto, come in ipotesi in cui a fronte di lavori effettuati su area di proprietà privata non risultano presenti atti di un procedimento espropriativo.
Estratto: «4. Riguardo all’area su cui si sono, a suo tempo svolti i lavori di completamento del tratto finale di via Roma, non risultano presenti atti di un procedimento espropriativo, né nella produzione documentale del Comune si fa cenno ad essi.Deve, quindi, ritenersi esatta l’affermazione della ricorrente secondo la quale l’occupazione di tale bene è avvenuta in totale carenza di potere.Ciò implica, però, che, per tale parte della domanda non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, giacché è pacifico che la linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa è segnata dalla presenza di un atto amministrativo, in quanto la giurisdizione amministrativa è da escludere nei casi di occupazione usurpativa, cioè quando l’attività di immissione in possesso di un’area e le eventuali trasformazioni della stessa siano riconducibili alla mera via di fatto (tra le altre, Cons. St., sez. V, 12 giugno 2009 n. 3677).Il ricorso, pertanto, nella parte relativa al risarcimento per l’illegittima occupazione finalizzata al completamento di via Roma è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.»
Sintesi: L’occupazione usurpativa, anche successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004, appartiene alla giurisdizione del GO.
Estratto: «Come fondatamente eccepito in sede di appello incidentale dalla difesa del Comune, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia.Con il ricorso in esame, infatti, gli istanti hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti per la perdita della proprietà di alcuni loro terreni...
[...omissis...]
Sintesi: Alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 204/2004 è venuta meno la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai “comportamenti” della Pubblica Amministrazione non collegati all’esercizio di un potere autoritativo in materia di urbanistica e di edilizia; è venuta meno pertanto anche la giurisdizione del Giudice amministrativoin relazione al riconoscimento del danno relativo alla occupazione usurpativa, incidente su posizioni di diritto soggettivo.
Estratto: «Merita accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa della società resistente.La controversia in esame va ricondotta nell’ambito della c.d. “occupazione usurpativa”, in quanto manca del tutto, sin dall’origine, una valida dichiarazione di pubblica utilità delle opere sui terreni occupati, per cui l’acquisizione del bene alla mano pubblica non consegue automaticamente alla sua irreversibile trasformazione, bensì dipende dalla scelta del proprietario usurpato, il quale, può rinunciare al diritto dominicale ed optare per una tutela risarcitoria, in luogo di quella restitutoria.Rileva il Collegio che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (modificato dall’art. 27 della legge 21 luglio 2000, n. 205), sono state devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle Amministrazioni pubbliche in materia di urbanistica e di edilizia, ivi compresa la materia dell’espropriazione per pubblica utilità, garantendo, così, la tutela giurisdizionale amministrativa anche nelle ipotesi di attività ablatoria posta in essere in carenza assoluta di potere, come nel caso dell’occupazione usurpativa.Sennonché, nelle more del giudizio, tale giurisdizione esclusiva è venuta meno, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 34, commi 1 e 2, nella parte in cui “…comprendendo nella giurisdizione esclusiva - oltre gli atti e i provvedimenti attraverso i quali le pubbliche amministrazioni…svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia - anche i comportamenti, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita - nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere”.Dunque, essendo venuta meno la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai “comportamenti” della Pubblica Amministrazione non collegati all’esercizio di un potere autoritativo in materia di urbanistica e di edilizia, è venuta meno anche la giurisdizione del Giudice amministrativo (oltretutto non pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza) in relazione al riconoscimento del danno relativo alla occupazione usurpativa, incidente su posizioni di diritto soggettivo (cfr. TRGA – Bolzano, 4 aprile 2005, n. 125, 21 aprile 2005 n. 151; TAR Calabria, Reggio Calabria, 9 agosto 2004, n. 607).»
Sintesi: Restano riservate al giudice ordinario soltanto le controversie in tema d’indennità di occupazione od esproprio ovvero di danni da occupazione usurpativa che ricorre soltanto nei casi d’inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità.
Estratto: «Cosi’ riassunte le posizioni delle parti, osserva il Collegio che in considerazione dell’epoca dei fatti e della data d’instaurazione del giudizio davanti al Tribunale, deve farsi riferimento al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, che a seguito della dichiarazione d’illegittimita’ pronunciata...
[...omissis...]
Sintesi: Le ipotesi nelle quali è stata ritenuta integrata la vicenda di occupazione "usurpativa" alla luce del contesto ermeneutico indotto dalle decisioni della Corte Costituzionale n. 204/04 e n. 191/06, e pertanto radicata la giurisdizione del giudice ordinario, possono sintetizzarsi in vicende d'inefficacia assoluta - spaziale - temporale della dichiarazione di p.u. ed in particolare: mancata adozione della dichiarazione di pubblica utilità a fondamento della procedura ablatoria; ipotesi di appropriazione - edificazione su area diversa (o piu’ estesa) da quella indicata nel progetto; ipotesi dell'assenza di termini di efficacia nella dichiarazione o nel compimento di atti dopo la loro scadenza.
Estratto: «Ritiene il Collegio che la cognizione della domanda quale proposta dal V. spetti al giudice amministrativo, cogliendo nel segno i rilievi mossi, a contrastare la tesi della occupazione usurpativa da sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di p.u., dai difensori del Comune e della Regione.
[...omissis...]
Sintesi: La linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa è determinata dalla presenza e dalla mediazione, nella singola vicenda, di un atto amministrativo, con la conseguenza che la giurisdizione amministrativa è da escludere nei casi di occupazione usurpativa, cioè quando l'attività di immissione in possesso di un'area e le eventuali trasformazioni della stessa siano riconducibili alla mera via di fatto.
Estratto: «Nella fattispecie dedotta in giudizio deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’Autorità Giudiziaria ordinaria.Sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (tra le tante, Cass. s.u. 15 luglio 2008, n. 19500; 27 giugno 2007, n. 14794), anche la giurisprudenza del Giudice amministrativo ha, infatti, rilevato come «la linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa ..(sia) determinata dalla presenza e dalla mediazione, nella singola vicenda, di un atto amministrativo, con la conseguenza che la giurisdizione amministrativa è da escludere nei casi di occupazione usurpativa, cioè quando l'attività di immissione in possesso di un'area e le eventuali trasformazioni della stessa siano riconducibili alla mera via di fatto» (Cons. St., sez. V, 12 giugno 2009, n. 3677; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 2 marzo 2009, n. 1198; T.A.R. Toscana, sez. I, 28 luglio 2008, n. 1822).Nella fattispecie che ci occupa, l’azione proposta in giudizio da parte ricorrente è espressamente qualificata in termini di occupazione usurpativa (pag. 2 e 3 del ricorso); e la qualificazione in termini di occupazione usurpativa trova giustificazione nell’espressa mancanza della stessa dichiarazione di pubblica utilità per le opere realizzate in pura via di fatto (si veda, a questo proposito, quanto già rilevato nella parte in fatto della sentenza) e nella stessa “storia” processuale della vicenda che ha visto, anche per le opere realizzate sulla base della delibera delib. G.R. 22.3.1974 n. 677, una sostanziale modificazione dell’azione proposta da parte ricorrente avanti al Giudice ordinario in termini di occupazione usurpativa, una volta appreso «che la delibera di approvazione dell’opera pubblica (Poliambulatorio comunale) non conteneva i termini per l’inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni ed era quindi nulla» (pag. 2 del ricorso; si veda anche la sentenza della Corte di Appello di Lecce 6 marzo 2007 n. 142).»
Sintesi: Deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle diverse fattispecie concernenti l’impossessamento di un terreno privato al di fuori dell’esercizio di una funzione pubblica, a seguito cioè di comportamento di mero fatto, non collegato ad alcun provvedimento amministrativo (c.d. occupazione usurpativa).
Sintesi: In un'ipotesi di c.d. occupazione usurpativa "impura", per essere l'occupazione delle aree originariamente avvenuta sulla base di atti di una procedura espropriativa, poi ritenuti illegittimi ed annullati in sede giudiziale, sussiste la devoluzione al giudice amministrativo della cognizione delle successive questioni e vertenze concernenti l'obbligo dell’Amministrazione di restituire le aree oppure - per l'ipotesi che l’Amministrazione ritenga invece di adottare un decreto di acquisizione c. d. sanante - circa l'obbligo dell' Amministrazione medesima di risarcire i danni subiti dal privato per la perdita della proprietà dell'area.
Estratto: «Il problema del riparto della giurisdizione in materia, tra giudice ordinario e giudice amministrativo, è stato risolto dalla Corte costituzionale che, con la sentenza 11 maggio 2006 n. 191 - pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325...
[...omissis...]
Sintesi: Alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale (sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006), la linea di demarcazione tra la giurisdizione ordinaria e amministrativa è determinata dalla presenza e dalla mediazione, nella singola vicenda, di un atto amministrativo; la giurisdizione amministrativa, a questa stregua, è esclusa nei soli casi di occupazione usurpativa, cioè quando l’attività di immissione in possesso di un’area e le eventuali trasformazioni della stessa siano riconducibili alla mera via di fatto.
Estratto: «8. La vicenda contenziosa muove dall’occupazione, disposta in seguito a conforme dichiarazione di pubblica utilità, di due terreni di proprietà delle signore Colosi utilizzati per la costruzione di due palazzine adibite ad edilizia residenziale pubblica.
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Sintesi: In ipotesi di occupazione sine titulo, sussiste la giurisdizione del GO; ciò in quanto trattasi di comportamenti usurpativi meri dell’amministrazione, in nessun modo legati al previo esercizio di una pubblica funzione di dichiarazione di pubblica utilità di un’opera, preordinata all’avvio delle procedure ablatorie.
Estratto: «Dopo l’emanazione del decreto legislativo n. 80 del 1998, il cui art. 34 aveva in effetti attribuito a questo G.A. la cognizione, in sede di giurisdizione esclusiva, delle controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia (donde la pronuncia negativa della giurisdizione medio tempore resa per questa stessa controversia dal Tribunale civile di Avellino), è intervenuta, come è noto, la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 204 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia (pronuncia ribadita dalla stessa Corte con sentenza 28 luglio 2004, n. 281, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma riportato nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno).Si “riespande”, dunque, la cognizione ordinaria su controversie, del tipo di quella in esame, caratterizzate da un comportamento “mero” dell’amministrazione, con effetti “usurpativi” (cd. “occupazione usurpativa”, senza alcun titolo amministrativo previo, sia pur in astratto legittimante l’ablazione).La Consulta, come è noto, ha quindi ulteriormente precisato il criterio di riparto (“recte”: la legittimità costituzionale del criterio di riparto) nella materia delle occupazioni appropriative della p.a., esaminando, con la sentenza 11 maggio 2006, n. 191, l’art. 53 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ove è prevista la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (trasfuso nel d.P.R. n. 327 del 2001) nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. Il giudice delle leggi, con il rescritto del 2006 in esame, recuperando una distinzione elaborata dalla Cassazione a sezioni unite nella fase di vigenza dell’art. 34 del d.P.R. n. 80 del 1998 tra “comportamenti (appropriativi) amministrativi” e “comportamenti (appropriativi) meri”, ovvero tra occupazione appropriativa ed occupazione usurpativa, ha in sostanza affermato il principio secondo cui è legittima (e resta ferma) l’attribuzione al G.A. della giurisdizione esclusiva sulle prime ipotesi (occupazione appropriativa da comportamento “amministrativo”, cioè a dire basata su comportamenti riconducibili, sia pur mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quale una dichiarazione di pubblica utilità “a monte”, ancorché “scaduta”), mentre è incostituzionale (e, dunque, cade) quella sulle seconde ipotesi (occupazione usurpativa da comportamento “mero”, cioè a dire derivante da comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere).Orbene, calando le regole di diritto ora enunciate nella fattispecie concreta all’odierno esame del Collegio, emerge in tutta evidenza l’ascrivibilità del caso pratico di che trattasi – stando alla prospettazione di parte ricorrente - alla seconda tipologia, quella dei comportamenti usurpativi meri dell’amministrazione, in nessun modo legati al previo esercizio di una pubblica funzione di dichiarazione di pubblica utilità di un’opera preordinata all’avvio delle procedure ablatorie (il Comune resistente, per parte sua, nega del tutto qualsiasi attività amministrativa - e anche materiale – sui fondi oggetto di causa, in tal modo ulteriormente rafforzando la riconducibilità del caso in esame alla tipologia del comportamenti “meri”, come tali spettanti alla cognizione dell’A.G.O.).Ne deriva la conclusione della restituzione della controversia al Giudice ordinario, tornato ad essere, per le complesse vicende sopra in sintesi richiamate, giudice dell’usurpazione “sine titulo” da parte dell’amministrazione in danno dei privati proprietari di immobili occupati di fatto.»
Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario solo nell’ipotesi di appropriazione del bene in assenza ab initio del provvedimento amministrativo (id est: occupazione usurpativa).
Estratto: «1.1. La prima, relativa ad un asserito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non merita adesione.Va notato, sul punto, come i ricorrenti abbiano impugnato solo il decreto di espropriazione, conclusivo della procedura ablatoria, lamentando l’illegittimità dello stesso per asseriti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere: nessun dubbio può, quindi, sussistere sulla giurisdizione di questo Tribunale, non vertendosi in alcun modo né in ipotesi di “occupazione usurpativa”, né nella diversa fattispecie di “occupazione appropriativa”.Va notato, sul punto, come la prima si connoti, invero, per la utilizzazione, da parte della P.A., di un bene privato in assenza ab initio della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; mentre la seconda si caratterizzi per la irreversibile trasformazione del fondo in assenza di un decreto di espropriazione, pur a seguito di una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.Rispetto a tali fattispecie, per consolidato orientamento, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario solo nell’ipotesi – non presente nel caso in specie – di appropriazione del bene in assenza ab initio del provvedimento amministrativo (id est: occupazione usurpativa; ex plurimis: Cassazione Civile, sez. un., 16 luglio 2008, n. 19501; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 28 luglio 2008 , n. 1822).»
Sintesi: Sussiste difetto di giurisdizione del GA in ordine alla domanda risacitoria, formulata su una fattispecie di occupazione usurpativa, caratterizzata dall’ inesistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità.
Estratto: «Tanto precisato, sussiste difetto di giurisdizione in ordine alla domanda formulata in principalità, fondata su una fattispecie di occupazione usurpativa caratterizzata dalla inesistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità.Ammissibile è invece la domanda subordinata...
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Sintesi: Nella materia espropriativa la giurisdizione del GO sussiste ormai soltanto nelle ipotesi di cause per il pagamento delle indennità di occupazione ed espropriazione o per il risarcimento dei danni da occupazione usurpartiva che, com'è noto, ricorre unicamente nei casi di comportamenti materiali della PA non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un pubblico potere.
Estratto: «che anche il ricorso incidentale va dichiarato pertanto inammissibile sia per la ragione sopra indicata sia perché basato su di una prospettazione in fatto assolutamente inidonea a radicare la giurisdizione dell'AGO, che nella materia espropriativa sussiste ormai soltanto nelle ipotesi di cause per il pagamento delle indennità di occupazione ed espropriazione o per il risarcimento dei danni da occupazione usurpartiva che, com'è noto, ricorre unicamente nei casi di comportamenti materiali della PA non riconducibili, neppure in via mediata e indiretta, all'esercizio di un pubblico potere (v. al riguardo Corte cost. 2 004/2 04 e 2006/191, nonché, fra le più recenti, C. Cass. SU 2007/24632, 2007/26737 e 2008/2030);che nella fattispecie di cui si discute non può invece parlarsi di pura condotta materiale, in quanto vi è stato esercizio, sia pure scorretto, del pubblico potere, dato che la Giunta Municipale non ha mancato di emettere la dichiarazione di pubblica utilità, né ha omesso di fissare i previsti termini, ma li ha più semplicemente articolati in maniera tale da non rispondere pienamente al modello legislativo;»
Sintesi: Restano riservate al giudice ordinario soltanto le controversie in tema di danni da occupazione usurpativa ed indennità di occupazione od esproprio.
Estratto: «che a questo proposito giova premettere che in considerazione dell'epoca dei fatti e della data d'instaurazione del giudizio davanti al TAR, deve farsi riferimento al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), che a seguito della dichiarazione d'illegittimità pronunciata da Corte cost. 2004/204...
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Sintesi: Alla luce del D.Lgs. n. 80/1998, art. 34 (come sostituito dalla L. n. 205/2005, art. 7, lett. b)) e del D.P.R. n. 327/2001, art. 53, e delle sentenze Cost. n. 204/2004 e n. 191/2006, restano riservate al Giudice ordinario le controversie di restituzione e risarcimento dei danni da occupazione usurpativa, ricorrente nei casi di mancanza materiale o giuridica della dichiarazione di pubblica utilità.
Estratto: «che tanto puntualizzato, devesi rilevare che nell'esaminare la questione di legittimità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b)) e del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53, la Corte costituzionale ha chiarito che le controversie in materia espropriativa...
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Sintesi: Secondo i criteri di riparto della giurisdizione affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'ambito delle occupazioni illegittime, vanno ascritte nella giurisdizione del GO tutte le forme di occupazione usurpativa, nella quale la trasformazione irreversibile del fondo si determina in carenza di titolo e, cioè, nella mancanza ab initio (c.d. occupazione usurpativa c.d."pura") di una dichiarazione di PU, mai formalmente o comunque efficacemente dichiarata, nonché di occupazione usurpativa c.d. spuria, che si determina quando la dichiarazione di p.u., validamente posta in essere, venga poi annullata con efficacia ex tunc, ovvero divenga inefficace per inutile decorso dei termini.
Estratto: «Tali criteri discernitivi riparto di giurisdizione sono stati poi riaffermati dalla Suprema Corte di Cassazione (ordinanze n. 13659 del 13.6.06; n. 13660 del 13.6.06; n. 13911 del 15.6.06), ove è stato ribadito che "quante volte si sia in presenza di atti riferibili, oltre che ad una pubblica amministrazione, a soggetti ad essa equiparati ai fini della tutela giudiziaria del destinatario del provvedimento e l'atto sia capace di esplicare i propri effetti perché il potere non trova ostacolo in diritti incomprimibili della persona la tutela giudiziaria deve essere chiesta al Giudice amministrativo. Gli potrà essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente la tutela risarcitoria completava".Soltanto qualora la P.A. abbia agito in via di fatto, ovvero in carenza di potere, cioè ponendo in essere dei meri comportamenti che non abbiano connessione alcuna con l'esercizio del potere autoritativo, si potrà ritenere radicata la competenza del G.O.In particolare, la tutela giurisdizionale contro l'agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo ovvero, se lo sopporti, quante volte l'azione della P.A. non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, come, ad esempio, quando la lesione del patrimonio privato sia l'effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato (cfr., in termini, Cass. civ., sez. un., n. 13659 del 13.6.06; Cass. civ., sez. un., 4.5.06, n. 10222).Nell'ambito delle occupazioni illegittime, secondo il succitato indirizzo di legittimità - che, di recente, ha trovato ulteriore conferma (cfr., Cass. civ., sez. un., 3723/07; Cass. civ., sez. un., 9847/07; Cass. civ., sez. un., 14794/07 - vanno pacificamente ascritte nella giurisdizione del giudice ordinario tutte le forme di occupazione usurpativa, nella quale la trasformazione irreversibile del fondo si determina in carenza di titolo e, cioè, nella mancanza ab initio (c.d. occupazione usurpativa c.d."pura") di una dichiarazione di pubblica utilità, mai formalmente o comunque efficacemente dichiarata, per cui la P.A. agisce sin dall'inizio in carenza di potere e, quindi, in assenza dei presupposti di legge per poter validamente incidere sulle posizioni soggettive dei privati così da degradarle ad interessi legittimi.Nella cognizione del giudice ordinario rientra anche - sebbene la questione presenti maggiori profili di problematicità, in quanto essendovi a monte una valida dichiarazione di p.u., poi divenuta illegittima, l'occupazione potrebbe non atteggiarsi a mero comportamento, ma porsi come una condotta esecutiva di un provvedimento, costituente esercizio sia pure mediatamente riconducibile alla funzione pubblica - la occupazione usurpativa c.d. spuria, che si determina quando la dichiarazione di p.u., validamente posta in essere, venga poi annullata con efficacia ex tunc, ovvero divenga inefficace per inutile decorso dei termini previsti per l'esecuzione dell'opera pubblica.La giurisdizione del giudice ordinario viene giustificata con il rilievo che tali occupazioni - sia che il privato invochi la tutela restitutoria sia che, attraverso un'abdicazione implicita al diritto dominicale, opti per il risarcimento del danno - non possono che ritenersi di mero fatto o in carenza assoluta di poteri autoritativi della p.a. la quale, agendo oltre i termini stabiliti dalla legge, in sostanza tiene un comportamento non diverso di quello di un privato che leda diritti dei terzi, i quali potranno chiedere tutela al giudice ordinario, trattandosi di illecito in nessun modo ricollegabile all'esercizio di poteri amministrativi.Ancora di recente la Suprema Corte, con riferimento ai criteri generali di riparto della giurisdizione, ha ribadito che il criterio di riparto tra g.o. e g.a. si individua nel petitum sostanziale come sopra definito e, quindi, essenzialmente, sul binomio diritti - interessi (cfr., Cass. civ., sez. un., 3188/07; Cass. civ., sez. un., 3195/07; Cass. civ., sez. un., 10375/07) ma, nella considerazione dell'estendersi delle materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A., ha affermato che dovere dell'interprete sia quello di esaminare, con precedenza sulle altre questioni, se la situazione sostanziale dedotta sia o meno rientrante in una delle particolari materie riservate alla giurisdizione esclusiva e, quindi, riguardo all'urbanistica, se si controverta su aspetti di gestione del territorio e se sia ravvisabile l'esercizio di poteri amministrativi o viceversa un comportamento senza poteri (cfr., Cass. civ., sez. un., 9325/07).»