Sintesi: Ai fini dell'individuazione della giurisdizione deve aversi riguardo petitum e alla causa petendi sostanziali.
Estratto: «In precedenza, rispetto alla immissione in possesso dell’8 aprile 1999, era, però, stata dichiarata la pubblica utilità con delibera n.9 del 23 febbraio 1999, con cui l’amministrazione aveva localizzato il programma costruttivo di Edilgamma sulle aree della odierna appellante, in particolare sulla particella 26/b di mq.1533. Tuttavia, rispetto a tale porzione di area occupata, la dichiarazione di pubblica utilità è scaduta per decorrere dei termini, senza che ad essa sia seguito atto di esproprio.Come osserva e riconosce anche il Comune e come già riportava il ricorso originario, oltre alla suddetta parte di mq. 1533 (coperta da dichiarazione di pubblica utilità oramai divenuta inefficace), è stata occupata di fatto e quindi sine titulo una porzione di mq.988.In definitiva, quindi:per quanto riguarda la domanda riguardante porzione di area occupata di mq. 988, per sostanziale ammissione di entrambe le parti, si tratta di occupazione avvenuta del tutto e senza alcun dubbio sine titulo (e quindi non può che ritenersi, al riguardo, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice e la giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria); per la parte di mq.1533 si tratta di area per la quale la dichiarazione di pubblica utilità, contenuta nella delibera n. 9 del 23 febbraio 1999, è scaduta in data 24 febbraio 2004 e quindi divenuta inefficace per scadenza dei termini, senza il perfezionamento della procedura di esproprio (l’altra asserita dichiarazione di pubblica utilità invocata è invece, come visto, ben successiva).Dovendosi avere riguardo al petitum e alla causa petendi sostanziali di primo grado ai fini della individuazione della giurisdizione (si veda Cassazione civile sez. un., 8 maggio 2007, n. 10374, secondo cui “la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto tra g.o. e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il " petitum " sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della " causa petendi ", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”), la parte odierna appellante, in primo grado, con il ricorso originario n.3177 del 2004 dichiarava di agire per vedersi riconoscere il diritto alla “restituzione delle aree di sua proprietà illecitamente detenute in assenza di valida dichiarazione di pubblica utilità e dei fabbricati e delle altre opere dalla stessa realizzati….e la condanna …a tutti i danni … a seguito dell’occupazione illecita e/o illegittima”, specificando che per le aree di mq. 413 e 575 si trattava di occupazione illecita e che per l’area di mq.1533 si trattava di occupazione illecita e sine titulo a seguito della scadenza (sopravvenuta inefficacia, quindi) della dichiarazione di pubblica utilità dal 22 febbraio 2004 in poi.Va quindi affrontata la questione relativa a quale giudice spetti la giurisdizione relativamente a domande per occupazioni per le quali siano scaduti i termini della dichiarazione di pubblica utilità – per quel che riguarda nella fattispecie i mq.1533, come sopra specificato - e quindi comunque connesse all’esercizio del pubblico potere.In tal senso, l’Adunanza Plenaria (n.9 del 30 luglio 2007) ha osservato che l’occupazione di un immobile da parte dell’amministrazione, che si protragga senza un decreto di esproprio anche dopo la scadenza dei termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità, è pur sempre riconducibile all’esercizio del potere e di conseguenza le controversie risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs.31 marzo 1998 n.80 e dell’art. 53 t.u. 8 giugno 2001, n.327.Tale tesi è oggi confermata (e confortata) anche dalla previsione di cui all’art. 133 lettera g)Cpa, a mente del quale rientrano nella giurisdizione amministrativa anche le controversie relative a atti, provvedimenti e comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio del potere in materia espropriativa.Insomma, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (così da ultimo tra tante Cassazione civile a sezioni unite 29 marzo 2013, n.7938) le controversie, anche di natura risarcitoria, relative ad occupazioni illegittime preordinate all’espropriazione, attuate in presenza di un concreto esercizio del potere ablatorio, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, pur se poi l’ingerenza nella proprietà privata e la sua utilizzazione, nonché la irreversibile trasformazione della stessa, come nella specie, sia avvenuta senza alcun titolo che lo consentisse.E’ evidente che l’annullamento con rinvio al primo giudice debba riguardare soltanto la parte di domanda comunque connessa alla dichiarazione di pubblica utilità, per la quale vi sia stata scadenza per decorrenza dei termini, mentre non può trattenersi al giudice amministrativo la controversia per la parte di domanda relativa in assunto a occupazione mera, avvenuta del tutto sine titulo.»
Sintesi: La giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del petitum sostanziale, ossia considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’ultima dal diritto positivo.
Estratto: «15. In una situazione come quella descritta, secondo quanto afferma la giurisprudenza della Suprema Corte, si determina una situazione di giuridica inutilizzabilità del bene che attribuisce al privato il diritto soggettivo di pretenderne la retrocessione totale, ai sensi dell’art. 63 della citata legge n. 2359 del 1865.È dunque evidente che la ricorrente, al di là della correttezza o meno della qualificazione data alla sua domanda nell’atto introduttivo del giudizio avanti al T.A.R., abbia sostanzialmente richiesto la retrocessione totale del bene o più esattamente, attesa la successiva alienazione del bene espropriato da parte del Comune a terzi, il risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra il valore venale del bene e l’indennizzo percepito al tempo dell’espropriazione.16. Non osta, all’affermazione della giurisdizione in capo al g.o., la circostanza che in prime cure la ricorrente abbia formalmente richiesto l’annullamento della delibera consiliare n. 50, con la quale il Comune di Venezia aveva deciso di alienare con trattativa privata a terzi il bene espropriato, e di tutti gli atti a ciò finalizzati.Tale domanda è stata infatti proposta quale mezzo al fine di ottenere il ristoro patrimoniale per equivalente della mancata destinazione del bene espropriato alla finalità pubblica per la quale era stato destinato.La Suprema Corte (v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 31 marzo 2005, n. 6743; Cass., Sez. Un., 28.6.2006, n. 14846) ha più volte affermato che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del petitum sostanziale, ossia considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’ultima dal diritto positivo.17. Né rileva – ha precisato Cass., Sez. un., 25.3.2005, n. 6421 – che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di atto amministrativo, poiché l’individuazione della giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda, il quale va identificato, in base al criterio del petitum sostanziale, all’esito dell’indagine sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio.18. Da tanto discende che la domanda dell’originaria ricorrente, da qualificarsi correttamente come domanda di retrocessione totale, spetta alla cognizione del giudice ordinario, sicché deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del g.a. a conoscerne per questi motivi.»
Sintesi: Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum sostanziale”, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice (vale a dire nella domanda di annullamento di atti amministrativi) ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi cioè dell'intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione.
Estratto: «2. Preliminarmente, va affrontata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle difese del Comune e del controinteressato.2.1. Come noto, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum sostanziale”...
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Sintesi: Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi cioè dell'intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione.
Estratto: «2.1. Come noto, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice (vale a dire nella domanda di annullamento di atti amministrativi) ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi cioè dell'intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (ex plurimis Consiglio di Stato sez IV 2 marzo 2011, n. 1360; Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2011, n. 1767; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 01 aprile 2011, n. 1909).Con l’azione in epigrafe l’odierno ricorrente, al di là della formale domanda di annullamento degli atti impugnati, contesta il carattere demaniale dell’area ceduta dal Comune in quanto adibita a strada vicinale privata, e invoca la lesione del proprio diritto sulla medesima quale possessore ultraventennale. Ciò premesso, secondo giurisprudenza consolidata da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, rientrano nella giurisdizione del g.o. le controversie relative all’impugnazione di provvedimenti amministrativi allorché la parte ricorrente contesti la demanialità dell'area stessa (ex multis Consiglio di Stato sez. VI 14 novembre 2012, n. 5741; id. sez. IV 5 giugno 2012 n. 3298; id. sez. VI, 29 maggio 2002, n. 2972; T.A.R. Campania – Napoli sez VII 7 giugno 2012, n.2715; Cassazione civile Sez. Un. 27 gennaio 2010, n. 1624; id. Sez. Un. 18 aprile 2003, n. 6347) in quanto non investano vizi dell'atto amministrativo, ma si esauriscano nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, rivolte alla tutela di posizioni di diritto soggettivo.Ben potrà il giudice ordinario, per altro già adito dal ricorrente, una volta eventualmente riconosciuto il possesso utile ad usucapionem sull’area di che trattasi, disapplicare i provvedimenti qui impugnati in virtù della c.d. retroattività reale della sentenza dichiarativa dell’usucapione (ex multis Cassazione sez II 24 febbraio 2009, n. 4434; id. sez III 8 settembre 2006, n.19294).»
Sintesi: La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra G.O. e G.A., rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
Estratto: «7. In via prioritaria va delibata la questione di giurisdizione, già rilevata d’ufficio dalla Sezione all’udienza camerale del 29 settembre 2011, come risultante dal relativo verbale.7.1 Tale questione va esaminata, in considerazione del suo carattere pregiudiziale, prima della disamina della questione del difetto di legittimazione passiva sollevata dall’amministrazione statale intimata.8. Il Collegio al riguardo ritiene, re melius perpensa, disattendendo l’orientamento giurisprudenziale fatto proprio con l’ordinanza emessa in sede cautelare ed alla luce di una recente pronuncia del Consiglio di Stato, relativa a fattispecie analoga, che debba essere affermato il difetto di giurisdizione dell’adito G.A, in favore della giurisdizione del G.O. (cfr al riguardo Consiglio di Stato sez. VI 08 luglio 2011, n. 4110 secondo cui “il presente thema decidendum, comportando in sostanza l'accertamento dell'esatto confine demaniale (su cui poggia l'atto di autotutela demaniale in esame), si incentra sulla corretta qualificazione giuridica di una porzione di suolo, se demaniale ovvero se di proprietà privata (del ricorrente); e non già sul corretto uso di un potere discrezionale da parte dell'Amministrazione.La controversia pertanto - per quanto formalmente incentrata sulla contestazione dell'ordinanza di sgombero e riduzione in pristino …..a ben vedere postula prima di tutto la corretta delimitazione del demanio marittimo e perciò verte su diritti soggettivi; e come tale compete, per ius receptum (cfr. Cons. Stato, VI, 24 settembre 2010, n. 7147; 9 novembre 2010, n. 7975) alla giurisdizione ordinaria”; con tale sentenza il Consiglio di Stato ha riformato, dichiarando il difetto di giurisdizione, la sentenza del 25 ottobre 2005 n. 1627 del Tribunale amministrativo per la Calabria che aveva accolto il ricorso ed annullato il provvedimento di autotutela assumendo del pari che l'Amministrazione avrebbe dovuto dare avvio al procedimento di delimitazione, ai sensi dell'art. 32 del Codice della navigazione e dell'art. 58 del relativo Regolamento di attuazione, per addivenire ad una più attendibile individuazione del limite del demanio marittimo).8.1 Il Collegio pertanto ritiene di aderire a tale recente orientamento giurisprudenziale, anche avuto riguardo alla circostanza che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (fra le altre Sez. U, Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008; Sez. U, Ordinanza n. 15323 del 25/06/2010).8.2 Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore del G.O., al quale parte ricorrente potrà chiedere la disapplicazione del provvedimento impugnato in questa sede, con conseguente inammissibilità dell’odierno ricorso.»
Sintesi: Il criterio di riparto della giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo deve essere individuato nel "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed accertata dal Giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo.
Estratto: «16. Con i primi motivi aggiunti sono state avanzate due domande risarcitorie, la prima basata sul fatto che, in sede di esecuzione del predetto decreto dirigenziale di occupazione, in sede di redazione del conseguente verbale di presa di possesso, sarebbero state formalmente apprese superfici ulteriori rispetto a quelle vincolate dalla dichiarazione di pubblica utilità, la seconda riferita, più in generale, all’illiceità dell’intera procedura quale conseguenza della sua illegittimità degli atti impugnati.17. Accantonando, per il momento, tale ultima domanda (la cui valutazione di fondatezza o meno conseguirà alla disamina dei restanti motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati ulteriori atti della procedura de qua), in relazione alla prima domanda risarcitoria il Tribunale deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. Proprio l’assenza di un provvedimento amministrativo legittimante la condotta dell’amministrazione induce il Tribunale a ritenere che la situazione giuridica soggettiva posta dal ricorrente a fondamento della domanda abbia natura di diritto soggettivo non potendosi riconoscere alcuna “vis degradatoria” al mero comportamento materiale posto in essere dall’ente locale, non presidiato da alcun titolo legittimante.Pertanto, poiché il criterio di riparto della giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo deve essere individuato nel "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed accertata dal Giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo (in questo senso, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 6743/05; Cass. SS. UU. n. 6404/05; C.d.S. sez. IV n. 8211/04), non vi è dubbio che la controversia in esame rientri nella giurisdizione del Giudice Ordinario.Né, per ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo, può essere invocato l’art. 34 D. Lgs. n. 80/98, come modificato dall’art. 7 L. n. 205/00, in quanto il testo originario della norma in esame, che prevedeva la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie “aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia”, è stato modificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/04 che ha espunto dall’ambito applicativo della norma i citati “comportamenti”.Quanto fin qui evidenziato induce, pertanto, il Tribunale a ritenere che la controversia in esame, avendo ad oggetto l’illiceità dell’attività materiale asseritamente posta in essere dall’amministrazione in assenza di un atto o provvedimento costituente l’estrinsecazione di un pubblico potere (la cui legittimità, pertanto, non è in alcun modo in contestazione), dovendosi ricondurre ad una occupazione meramente usurpativa, rientri nella giurisdizione del Giudice Ordinario (in questo senso, tra le altre, Cass. SS.UU. n. 2198/05; T.A.R. Campania – Salerno n. 577/05; T.A.R. Calabria – Reggio Calabria n. 94/05; T.A.R. Campania – Napoli n. 7377/05).17.1 Il motivo deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrando la relativa controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.»
Sintesi: Il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinano e giudici speciali si individua nel cosiddetto "petitum sostanziale", il quale si risolve nell'irrilevanza delle formule giuridiche utilizzate dall'attore e delle richieste rivolte al giudice adito e nella valorizzazione invece della causa petendi, cioè della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela.
Estratto: «che il primo motivo è infondato;che, secondo i consolidati principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte: a) il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinano e giudici speciali si individua nel cosiddetto "petitum sostanziale", il quale si risolve nell'irrilevanza delle formule giuridiche utilizzate dall'attore e delle richieste rivolte al giudice adito...
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Sintesi: Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.
Estratto: «5. L’appello non merita accoglimento. Come il Tribunale amministrativo ha già correttamente evidenziato, la pretesa attorea, al di là della prospettazione formale, è volta sostanzialmente al’accertamento della titolarità comunale dell’area in questione, previa negazione della demanialità della stessa. Secondo consolidata giurisprudenza, invero, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Nel caso di specie, il giudizio non ha ad oggetto il corretto uso del potere, bensì l’accertamento della sussistenza o meno del diritto di proprietà sulla laguna. Va confermata, quindi, la sussistenza della giurisdizione ordinaria.»
Sintesi: Secondo la regola del petitum sostanziale, al cospetto del riconosciuto esercizio di un potere provvedimentale autoritativo e discrezionale dell’Amministrazione e della prospettazione da parte della ricorrente dei vizi di sviamento ed eccesso di potere, si verte in materia di tutela di interessi legittimi, azionabili nel termine decadenziale.
Estratto: «3.3. Da ultimo, secondo il criterio generale di riparto fondato sulle situazioni soggettive fatte valere, va osservato che l’Autorità Portuale ha rideterminato in modo unilaterale, imperativo e discrezionale l’assetto economico dell’intero rapporto per la fase transitoria, a seguito dell’intervenuto annullamento in autotutela e della pronuncia conformativa del giudice. Secondo la regola del petitum sostanziale, al cospetto del riconosciuto esercizio di un potere provvedimentale autoritativo e discrezionale dell’Amministrazione e della prospettazione da parte della ricorrente dei vizi di sviamento ed eccesso di potere, si verte comunque in materia di tutela di interessi legittimi, azionabili nel termine decadenziale (che risulta rispettato).E che alla posizione della società ricorrente debba preferibilmente attribuirsi, in tale fase, natura di interesse legittimo è confermato, ad avviso del Collegio, dalla definitiva caducazione del contratto del 2004, accessivo alla concessione di beni e servizi.»
Sintesi: Come è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione del giudice si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi.
Estratto: «Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito.Giova premettere che, come è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione del giudice si determina sulla base della domanda e, ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto In funzione della causa petendi, ossia della intrinseca ed effettiva natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso - tenuto conto dei fatti allegati e del rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione - con riguardo alla sostanziale protezione ad essa accordata, in astratto, dal diritto positivo (ex multis, Cass. sent. n. 5536 del 18/3/04; n. 10243 del 27/6/03; n. 7507 del 15/3/03; n. 3508 del 7/3/03).Orbene, nel presente giudizio l'attore ha chiesto condannarsi il Ministero convenuto al ripristino dello status quo ante del terreno di sua proprietà, nonché al risarcimento di tutti ì danni patiti a seguito della illegittima occupazione dello stesso. In particolare, lo stesso attore - sin dall'atto introduttivo del giudizio - ha riconosciuto di essere stato privato del suo terreno in mancanza di un valido titolo ablatorio (decreto di occupazione scaduto o inesistenza del provvedimento di esproprio), ma in presenza di una rituale e valida dichiarazione di pubblica utilità. Infatti, i lavori contestati rientravano nell'attuazione del progetto di sistemazione idraulica del fiume Fi., approvato decreto n. 5902 del 6/7/90 del Ministero dei Lavori Pubblici, avente pieno valore di dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ex art. 1 L. n. 1/78.Giova premettere che, con riferimento all'occupazione di immobili privati posta in essere da parte dell'Amministrazione sine titulo o con titolo illegittimo, la giurisprudenza in passato aveva elaborato il concetto di "occupazione acquisitiva" o "accessione invertita". Tale figura - basata sull'applicazione analogica dell'art. 938 c.c. - si realizzava quando la P.A., dopo aver occupato il fondo del privato per la realizzazione di un'opera pubblica sulla scorta di una dichiarazione di pubblica utilità, non promuoveva regolare procedimento espropriativo, ma cagionava in ogni caso la radicale trasformazione del bene occupato, con irreversibile sua destinazione alle finalità pubblicistiche in ragione delle quali esso era stato materialmente appreso (costruzione di opera pubblica).In tali casi - e cioè sia quando mancava ab origine un titolo legittimante l'occupazione, sia quando tale titolo era divenuto successivamente inefficace per decorso dei termini di durata massima o per annullamento giurisdizionale - si riteneva che l'occupazione, seguita dalla radicale trasformazione del bene, comportasse l'estinzione del diritto di proprietà del privato con contestuale acquisto del medesimo, a titolo originario, da parte della PA. Il privato, tuttavia, aveva diritto al risarcimento del danno cagionato dall'illecito perpetrato dalla PA, da esercitarsi entro il termine prescrizionale di 5 anni (cfr. Cass. SS. UU. 1464/83; Cass. SS. UU. 3940/88; Cort. Cost. n. 188/1995).Successivamente, poi, la giurisprudenza ha approfondito ulteriormente l'istituto, arrivando a distinguere tra "occupazione acquisitiva" e "occupazione usurpativa".In particolare, la Suprema Corte ha specificato che il fenomeno della cosiddetta "occupazione appropriativa o acquisitiva" si realizza solo quando, alla trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione del bene ad opera pubblica o ad uso pubblico, corrisponda uno specifico apprezzamento da parte dell'amministrazione delle finalità pubblicistiche perseguite. Sicché, presupposto indefettibile dell'acquisizione è l'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità (formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto), in modo che il collegamento funzionale dell'opera agli interessi pubblicistici perseguiti sia cristallizzato in un provvedimento amministrativo formalmente adottato.La cosiddetta accessione invertita, invece, non si realizza nella diversa ipotesi di "occupazione usurpativa", in cui la dichiarazione di pubblica utilità manca in radice ovvero è giuridicamente inesistente (in quanto annullata dal giudice amministrativo o carente dei suoi caratteri essenziali tipici, fra i quali la fissazione dei termini richiesti dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 per il compimento delle espropriazioni e dei lavori). In tal caso, infatti, si configura solo una mera occupazione - detenzione illegittima dell'immobile privato - inquadrabile nella responsabilità ex art. 2043 c.c., con le necessarie implicazioni sia in punto di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla permanenza della illecita occupazione, sia in punto di esperibilità delle azioni reipersecutorie a tutela della non perduta proprietà del bene (sul tema, ex pluribus Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2001, n. 15710; Cassazione civile, sez. I, 16 maggio 2003, n. 7643; Cassazione civile, sez. un,, 06 maggio 2003, n. 6853; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 3007 del 17/02/2004 Cassazione Civile SS. UU. 21 gennaio 2005 n. 1235; Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007).»
Sintesi: Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione, occorre avere riguardo non tanto alla prospettazione della domanda (cioè alla qualificazione giuridica soggettiva che l'istante da all'interesse di cui domanda la tutela) ma al c.d. petitum sostanziale, nel senso che, ai fini del riparto non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate dalle parti ma occorre tenere conto della vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia
Estratto: «L'eccezione sollevata dalla Agenzia del Demanio, di carenza di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, non può essere condivisa.Ritiene l'Agenzia del Demanio che la domanda proposta in giudizio in quanto relativa a beni di natura demaniale...
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Sintesi: In tema di generale riparto di giurisdizione, al fine di individuare il giudice titolare del relativo potere, occorre avere riguardo non tanto alla prospettazione della domanda (intendendo la prospettazione come la qualificazione giuridica soggettiva che l'istante da all'interesse di cui domanda la tutela) ma al c.d. petitum sostanziale, nel senso che, ai fini del riparto non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate dalle parti ma occorre tenere conto della vera natura della controversia con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia.
Estratto: «L'eccezione di carenza di giurisdizione è stata sollevata dall'At. sul presupposto che la presente controversia si ricolleghi ad interessi legittimi e che la deroga al riparto di giurisdizione prevista in materia dall'art. 11 comma 13 del D.P.R. n. 1035/1972 riguarda soltanto l'ipotesi ivi contemplata di violazione dell'obbligo di occupare stabilmente l'alloggio nei termini previsti, dopo la consegna; tanto ciò sarebbe vero che l'art. 18 dello stesso D.P.R., significativamente, rinviava soltanto al comma 12 dell'art. 11, senza richiamare anche il comma successivo che appunto prevedeva la deroga alla competenza del giudice amministrativo.L'affermazione è certamente corretta sul piano formale ma più volte la Corte di Cassazione ha ritenuto (vedi, di recente, cass. n. 1731/2005) che in tema di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace alle comuni regole correlate alla posizione fatta valere in giudizio.In particolare va tenuta distinta la prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e correlativamente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario.Quindi sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre vanno ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., e quindi non solo quelle di opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, ma anche tutte quelle dirette a contrapporre a provvedimenti di decadenza per altri motivi o di revoca, una posizione di diritto soggettivo relativa a detto rapporto.Osserva ancora il Tribunale che secondo una consolidata giurisprudenza in tema di generale riparto di giurisdizione, al fine di individuare il giudice titolare del relativo potere, occorre avere riguardo non tanto alla prospettazione della domanda (intendendo la prospettazione come la qualificazione giuridica soggettiva che l'istante da all'interesse di cui domanda la tutela) ma al c.d. petitum sostanziale, nel senso che, ai fini del riparto non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate dalle parti ma occorre tenere conto della vera natura della controversia con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia (vedi tra le molte Cass. sez. un. n. 5762/1998). Facendo applicazione dei predetti principi al caso di specie, si osserva che la domanda proposta dalla Ma. (e nonostante le conclusioni in calce al ricorso siano state formulate in modo incerto e con il solo richiamo alla nullità del decreto) è volta ad ottenere il riconoscimento di quello che viene prospettato come un diritto soggettivo a permanere nell'immobile, in qualità di erede dell'originario assegnatario e nella ricorrenza delle condizioni richieste dalla legislazione regionale. Così qualificata la domanda deve affermarsi la giurisdizione del tribunale adito poiché l'attore oppone all'azione amministrativa un diritto, invocandone la conseguente tutela.»
Sintesi: La giurisdizione va determinata, non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ovvero del tipo di pronuncia richiesta al giudice, bensì alla stregua del criterio del "perituro sostanziale", ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dall'ordinamento giuridico.
Estratto: «Come sottolineato dal giudice di primo grado, la controversia investe la legittimità dell'azione dell'appellato che, dopo aver ordinato la demolizione del manufatto degli appellanti, non avendo questi ottemperato, ha provveduto alla demolizione stessa. Nella fattispecie, quindi, la controversia coinvolge la verifica dell'azione amministrativa...
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Sintesi: Ai fini della decisione sulla giurisdizione, che si determina sulla base della domanda, non rileva la prospettazione delle parti, bensì unicamente il c.d. petitum sostanziale, identificato non solo in funzione della concreta statuizione richiesta, ma soprattutto in funzione della causa petendi.
Sintesi: La giurisdizione del giudice ordinario non può essere esclusa in favore di quella del giudice amministrativo per il solo fatto che con la domanda venga denunziata, quale mezzo al fine di tutela dei diritto scaturente dal rapporto dedotto, l’illegittimità di atti amministrativi, potendo tale circostanza condurre alla verifica in via incidentale della loro legittimità da parte del giudice ordinario ed eventualmente alla loro disapplicazione ai sensi dell’art. 5, all. E legge n. 2248 del 1865.
Estratto: «9. In relazione al precedente profilo della seconda censura, costituito dall’eccesso di potere per l’occupazione di una superficie maggiore di quella prevista nel decreto di occupazione, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. 10. Sul punto, in via pregiudiziale, si impone una corretta applicazione del criterio del petitum sostanziale...
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Sintesi: Ai fini del riparto tra g.o. e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
Estratto: «Occorre preliminarmente sottoporre a doverosa verifica, su eccezione di parte, la ricorrenza delle attribuzioni giurisdizionali del giudice adito. Orbene, il Collegio ritiene che, come osservato dalla parte eccipiente, la controversia sfugga alla giurisdizione del giudice amministrativo vertendo essa non sulla presenza di vizi formali e/o procedimentali degli atti impugnati, ma unicamente sulla effettiva spettanza del diritto dominicale, assumendo sostanzialmente parte ricorrente di essere nella proprietà dell’immobile. Del resto, la fondamentale questione agitata nei ricorsi proposti dal ricorrente non risulta oggetto di uno specifico accertamento giurisdizionale che si imponga all’amministrazione, in quanto i giudizi che si è svolto innanzi al Giudice della Acque non hanno riguardato la posizione giuridica del D’Arienzo (v. sentenze Tribunale regionale Acque Pubbliche n. 144/92 e n. 92/94, Tribunale Superiore Acque Pubbliche n. 106/98). Non deve indurre a diverse conclusioni il fatto che il ricorrente abbia attribuito all’azione intrapresa formale veste impugnatoria, con conseguente istanza di annullamento degli atti oggetto di gravame, posto che, come rammentato di recente dalla Cassazione in sede regolatrice (Cassazione civile , sez. un., 16 maggio 2008 , n. 12378) la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra g.o. e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. Orbene, “nel caso in cui (come quello di specie, ndr), la p.a. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, al fine di sentir negare la demanialità del bene ed accertare il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo” (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 14 maggio 2008 , n. 901)»
Sintesi: Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione.
Estratto: «Come è stato già affermato (cass. 27193/2006, 3043 e 14749/2007, 7442/2008, 9675 e 6959/2009) alle controversie relative a procedure ablative conseguenti a dichiarazioni di pubblica utilità anteriori all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001, instaurate, come nella specie, successivamente a tale data deve ritenersi applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, comma 1, lett. b)...
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Sintesi: La giurisdizione, a norma dell’art. 386 c.p.c., va determinata in base all’oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio con riguardo, in particolare, ai fatti indicati a sostegno della pretesa ivi avanzata.
Estratto: «Dalla documentazione versata in atti emerge, da un lato, la diretta attinenza della controversia in esame alla materia delle concessioni di beni pubblici e, dall’altro, la connotazione in termini di diritto soggettivo delle posizioni giuridiche fatte valere dalle parti. La giurisdizione, infatti, a norma dell’art. 386 c.p.c., va determinata in base all’oggetto della domanda...
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Sintesi: La giurisdizione si determina sulla base della domanda ma, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi.
Estratto: «Com’è noto la giurisdizione si determina sulla base della domanda ma, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, cioè della intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (Cfr:Cass. Civ, SS.UU., Ordinanza n. 10180/2004.»
Sintesi: La giurisdizione va determinata in base all’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, come individuabile in relazione alla protezione ad essa accordata dall’ordinamento.
Estratto: «Da ciò discende che tutte le eventuali questioni sull'ammontare dell'indennità a seguito dei danni derivanti ai “relitti” a séguito della realizzazione dell’opera pubblica nella parte residua vanno proposte nel giudizio di opposizione alla stima, di competenza del Giudice ordinario; mentre nel caso, ricorrente nella fattispecie all’esame...
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Sintesi: La giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., in base al petitum sostanziale, ossia allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia che deve essere identificato in funzione della causa pretendi dedotta, in relazione alla protezione accordata dall'ordinamento alla posizione medesima, ed a prescindere dalla prospettazione della parte.
Estratto: «In via preliminare deve rilevarsi che sussiste, ad avviso della Sezione, la giurisdizione di questo Giudice con riguardo al petitum della odierna controversia.Invero la Sezione ha in passato affermato che “la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., in base al petitum sostanziale, ossia allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia che deve essere identificato in funzione della causa pretendi dedotta, in relazione alla protezione accordata dall'ordinamento alla posizione medesima, ed a prescindere dalla prospettazione della parte.”(Consiglio Stato , sez. VI, 04 settembre 2007, n. 4634).Tale interpretazione è l’unica che consenta di dettare criteri di riparto forniti del carattere di certezza, soprattutto allorquando -come nel caso di specie- la vicenda fattuale sottesa alla controversia si presti ad essere ricostruita in modo tale che, laddove si accolga o si respinga il petitum, possano residuare conseguenze in termini di plesso giurisdizionale competente a conoscere delle posizioni attive.»