La piena conoscenza dell'atto amministrativo lesivo: esposti e denunce, osservazioni e richieste

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> ESPOSTI E DENUNCE

Sintesi: La piena conoscenza del titolo edilizio non può presumersi sulla base di un esposto nel quale il vicino non si duole dell’intervento edilizio nella sua globalità.


Estratto: «3. In ordine logico, va esaminato innanzi tutto il primo moitvo dell’appello del Comune, col quale si ripropone l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, assumendosi che l’originario istante avrebbe avuto conoscenza dei titoli edilizi impugnati ben prima del sessantesimo giorno antecedente alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio.La doglianza è infondata, dovendo condividersi l’avviso del primo giudice secondo cui l’Amministrazione non ha fornito la prova rigorosa della piena conoscenza degli atti impugnati in un momento anteriore, ciò a cui è tenuto chi eccepisce la tardività dell’impugnazione in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale dal quale questa Sezione non ravvisa motivo per discostarsi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 dicembre 2012, nr. 6557; id., 31 maggio 2012, nr. 3269; Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2011, nr. 3696; Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2011, nr. 747; id., 8 novembre 2010, nr. 7907).Nel caso di specie, tale piena conoscenza non può presumersi – come vorrebbe parte appellante – sulla base dell’esposto presentato dall’odierno appellato in data 21 giugno 2001, atteso che con quest’ultimo, come evidenziato dal primo giudice, egli si doleva unicamente dei movimenti di terra interessanti la porzione di suolo più prossima alla sua proprietà (poi oggetto dell’autorizzazione in sanatoria del 18 settembre 2001), e non anche dell’intervento edilizio nella sua globalità.A questa argomentazione il Comune replica che è ben poco verosimile che il ricorrente, una volta avvedutosi dei detti movimenti di terra, non avesse acquisito contezza anche delle attività edilizie cui questi erano strumentali, che si svolgevano su un’area solo di poco più lontana dalla sua proprietà; ma tale rilievo, pur ragionevole, non vale ad assolvere al rigoroso onere probatorio cui si è sopra accennato.Infatti, premesso che non risulta contestato neanche da parte odierna appellante che al momento della presentazione dell’esposto sopra richiamato i lavori non fossero ancora ultimati, alcuna prova è stata fornita in ordine alla loro entità e consistenza a tale momento: ed è appena il caso di precisare che, ai fini della piena conoscenza del titolo ad aedificandum, non è affatto sufficiente conoscere che dei lavori edilizi sono comunque in itinere, occorrendo che questi abbiano raggiunto un avanzamento tale da disvelare gli eventuali profili di contrasto con la disciplina urbanistica dell’area, palesando almeno indirettamente l’illegittimità del titolo abilitativo.Per questo, è jus receptum in giurisprudenza che il termine per impugnare il permesso di costruire da parte del proprietario confinante decorra di regola dalla data di ultimazione dei lavori, o comunque dal momento in cui questi manifestino in modo chiaro e univoco le loro caratteristiche essenziali, con la sola eccezione del caso – che nella specie non ricorre – in cui il ricorrente contesti in radice la stessa possibilità di edificazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2012, nr. 5657; id., 30 luglio 2012, nr. 4287; id., 28 gennaio 2011, nr. 678; id., 23 luglio 2009, nr. 4616).Alla stregua dei richiamati principi, deve convenirsi con l’avviso del primo giudice il quale ha disatteso l’eccezione di irricevibilità, per tardività, del ricorso introduttivo.»

Sintesi: L’inoltro di un esposto alla Regione da parte del ricorrente in epoca antecedente al termine decadenziale, in relazione ad una verifica della piena conoscenza dell’atto da impugnare, deve considerarsi non idoneo a fornire una prova rigorosa del momento temporale in cui la parte interessata ha avuto modo di conoscere appieno la determinazione amministrativa e la sua portata lesiva in ordine alle proprie posizioni giuridiche soggettive.

Estratto: «In relazione alla statuizione di cui al punto a) l’appello incidentale può considerarsi improcedibile in quanto l’appello principale con cui in sostanza si denuncia la illegittimità della concessione edilizia in sanatoria n.184/08 si appalesa, come infra si va ad illustrare, infondato.Ad ogni buon conto vale qui richiamare il noto orientamento giurisprudenziale secondo cui la piena conoscenza dell’atto ritenuto lesivo, ai fini della tempestività della relativa impugnazione non può essere basata su supposizioni o deduzioni ma deve risultare da fatti oggettivi ed inoltre deve essere personale, non essendo sufficiente la conoscenza da parte del legale ( Cons. Stato Sez. IV 8/6/2011 n.3458 ) . Nella specie l’eccezione di tardività è ancorata da un lato all’inoltro di un esposto alla Regione da parte del sig. V. in epoca antecedente al termine decadenziale e dall’altro lato all’invio della impugnata concessione allo studio del legale domiciliata rio del difensore dello stesso sig. V., ma entrambi detti elementi di fatto, in relazione ad una verifica della piena conoscenza dell’atto da impugnare, devono considerarsi non idonei a fornire una prova rigorosa del momento temporale in cui la parte interessata ha avuto modo di conoscere appieno la determinazione amministrativa e la sua portata lesiva in ordine alle proprie posizioni giuridiche soggettive ( cfr Cons. Stato sez. IV 2 aprile 2012 n.1957 ).»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> FORMULAZIONE OSSERVAZIONI E RICHIESTE

Sintesi: Posto che la legge è chiara nel parificare alla notifica la conoscenza comunque avuta del provvedimento, la formale richiesta che sia cancellata dai registi immobiliari la trascrizione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale è idonea a far decorrere il termine per impugnare avverso il provvedimento acquisitivo.

Estratto: «Premesso che, in conformità al suddetto divieto, non è ammissibile la produzione documentale del Comune tendente a comprovare l’avvenuta notifica individuale dell’ordinanza di acquisizione dei terreni, deve nondimeno essere confermato l’avviso del TAR che ha individuato il dies a quo del termine per impugnare al momento in cui questo aveva formalmente chiesto la cancellazione della trascrizione nei registri immobiliari di tale provvedimento e cioè con l’istanza in data 19 aprile 1995 (acquisita al protocollo dell’amministrazione il successivo 11 maggio). Ne consegue che al 6 novembre dello stesso anno, giorno in cui il ricorso è stato spedito in notifica, detto termine era ampiamente spirato.Del tutto infondate sono le asserzioni dell’appellante secondo cui solo la notifica sarebbe idonea a far decorrere il termine.L’art. 21 della legge TAR, in allora vigente, è chiaro nel parificare a tale forma comunicativa la conoscenza comunque avuta del provvedimento, con scelta dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm..»

Sintesi: Ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001, “la notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione”; qualora, al momento dell'immissione in possesso, i soggetti interessati, anche a mezzo di rappresentante, abbiano con atto allegato al verbale di immissione, indicato i vizi di cui sarebbero afflitti gli atti prodromici all’esproprio, gli effetti di detta notifica (conoscenza piena del contenuto dell’atto e dei suoi asseriti vizi), devono ritenersi prodotti almeno, e non oltre, alla data e nel corso dell'esecuzione del decreto di espropriazione.

Estratto: «d) il decreto di espropriazione e immissione in possesso n. 898 del 20 luglio 2009 risulta essere stato conosciuto dai ricorrenti destinatari nei tempi e con le seguenti modalità (cfr. allegati 20-24 alla memoria di costituzione del Comune di Canicattì):1) Guarneri Carmela (1938) ha ricevuto la notifica il 17 agosto 2009 a mani del figlio convivente;2) Guarneri Gioacchino (1958) ha ricevuto la notifica ex art. 140 c.p.c. con avviso di deposito ricevuto dallo stesso il 26 agosto 2009;3) Guarneri Diego (1952) ha ricevuto la notifica a mani della sorella convivente il 10 agosto 2009; 4) al defunto Ferdinando Guarneri è stato notificato ex art. 143 c.p.c., in via Vitt. Emanuele, il 25 agosto 2009, e non ai suoi eredi.Tuttavia, si può affermare che i suoi tre eredi Carmela, Gioacchino e Diego Guarneri, abbiano avuto piena conoscenza dell’atto poiché al momento della immissione in possesso, avvenuta il 1° settembre 2009 - in persona di Diego Guarneri che ha dichiarato di rappresentare anche Carmela e Gioacchino Guarneri -, hanno conferito mandato all’Avv. Giuseppina Insalaco affinché li rappresentasse durante le operazioni di immissione in possesso e, in tale sede, tramite il predetto procuratore incaricato, con atto allegato al verbale di immissione, hanno indicato i vizi di cui sarebbero afflitti gli atti prodromici all’esproprio (cfr. allegato n. 27 alla memoria di costituzione del Comune di Canicattì).Giova inoltre ricordare che ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001, “la notifica del decreto di esproprio può avere luogo contestualmente alla sua esecuzione”: notifica i cui effetti sostanziali (conoscenza piena del contenuto dell’atto e dei suoi asseriti vizi), nel caso in esame, risultano essersi prodotti almeno, e non oltre, alla data e nel corso della esecuzione del decreto di espropriazione.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PIENA CONOSCENZA --> MENZIONE IN ALTRO ATTO

Sintesi: Qualora il provvedimento notificato di occupazione d’urgenza riporti, seppur in sintesi, il contenuto più rilevante della dichiarazione di pubblica utilità, vale a dire l’identificazione dell’oggetto (estremi catastali delle aree interessate), dei proprietari catastali, dei termini iniziali e finali dei lavori e del procedimento espropriativo, nonché dello specifico effetto giuridico, può dirsi integrata la piena conoscenza dell'atto dichiarativo di pubblica utilità, rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.

Estratto: «Preliminarmente, alla fattispecie per cui è causa non è applicabile ratione temporis la disciplina contenuta nel vigente d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (testo unico espropriazioni) essendo la dichiarazione di pubblica utilità approvata con deliberazione n.728 del 20 giugno 2001 intervenuta prima della relativa entrata in vigore...
[...omissis...]

Sintesi: Deve ritenersi che il termine decadenziale di impugnazione del decreto di esproprio, seppur non notificato direttamente, abbia iniziato a decorrere per effetto della comunicazione di altro atto nel quale il primo risulta citato e dal quale pertanto, unitamente alla documentazione allegata, era facilmente ed inequivocabilmente comprensibile la lesività del primo provvedimento.

Estratto: «Il Collegio è ben a conoscenza del pacifico principio giurisprudenziale per il quale il decreto di occupazione di urgenza, come pure il decreto di esproprio, è legittimamente notificato all'intestatario catastale del fondo, essendo onere del privato interessato curare l'esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione, tuttavia il principio non può valere con riferimento alla situazione nella quale, pur non essendoci stato l’aggiornamento catastale del passaggio della proprietà dal defunto Peddio Sebastiano agli eredi odierni ricorrenti, l’Amministrazione era a conoscenza dei nominativi degli effettivi proprietari (ad eccezione del signor Peddio Agostino), non essendoci in questo caso alcuna giustificazione per non coinvolgere i titolari dei beni interessati dal procedimento espropriativo.Nella specie dagli atti depositati in giudizio risulta che il Consorzio era perfettamente a conoscenza della proprietà dei soggetti prima indicati sul mappale 228/b della superficie di 390 mq, tant’è che ha cercato di notificare loro il decreto di espropriazione.Non condivisibile appare la tesi, avanzata dai ricorrenti con la memoria conclusionale, secondo cui il termine non potrebbe decorrere stante il difetto di motivazione del decreto di esproprio notificato, il 5/126 del 1997, e l’omessa consegna del decreto n. 5/160 del 1995, in esso richiamato.Va precisato che alla ricorrente Piga, come risulta dai documenti prodotti dal Consorzio, sono stati notificati entrambi i decreti di esproprio; ai ricorrenti Peddio Giuseppa e Peddio Paola risulta notificato il solo decreto del 1997, ma dal richiamo in esso contenuto al decreto del 1996, nonché dalla documentazione ad esso allegata era facilmente ed inequivocabilmente comprensibile la lesività del decreto del 1996. Il ricorso, notificato il 12.11.1999, è tardivo con riferimento all’impugnativa di entrambi i decreti.»

Sintesi: La piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, si ricollega all'intervenuta individuazione del contenuto dell'atto; non riveste tale valenza la mera enunciazione del provvedimento in una sentenza, resa in altro giudizio.

Estratto: «È sufficiente al riguardo ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione si ricollega all'intervenuta individuazione del contenuto dell'atto (C.d.S., Sez. IV, 15 giugno 1999 n. 1012 n. 1012; 13 agosto 1997 n. 845), non rivestendo tale valenza la mera enunciazione del provvedimento in uno sentenza, resa in altro giudizio.L'infondatezza dell'eccezione consegue in via diretta dall'applicazione del costante principio giurisprudenziale secondo cui "chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione del fatto che il ricorrente ha conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla notificazione del ricorso stesso."(Consiglio Stato , sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8264).In particolare è stato specificato che, "ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto amministrativo, per il quale non vi è stata la notifica o la comunicazione, occorre la piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato. Tale piena conoscenza deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso ed il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base della prospettazione di mere presunzioni che non assurgono a dignità di prova. Infatti, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto o provvedimento amministrativo, non può essere sufficiente la probabilità che l'interessato in un determinato momento abbia avuto cognizione dell'atto contro il quale ha prodotto ricorso, altrimenti risulterebbero violati i principi costituzionali stabiliti dagli art. 24 e 113 cost., secondo cui tutti possono agire in giudizio contro gli atti della p.a. a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.".(Consiglio Stato , sez. IV, 31 marzo 2005, n. 1445 e, in senso conforme,Consiglio Stato , sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8219).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.