Sintesi: La «piena conoscenza» va intesa come piena percezione dei contenuti essenziali dell'atto amministrativo (autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione, che è rilevante solo ai fini della successiva proposizione dei motivi aggiunti.
Estratto: «5. Si può ora passare ai motivi aggiunti depositati in data 18 marzo 2010.Essi, a parte ogni altra considerazione di carattere processuale, sono inammissibili in quanto tardivi.La ricorrente ha infatti depositato in allegato ai motivi aggiunti una istanza di accesso...
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Sintesi: Secondo un orientamento attento alle esigenze di tutela del soggetto che si assume leso, al fine della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento, non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo carattere sfavorevole per il destinatario ma occorre la conoscenza del suo contenuto, per poter valutare se l’atto, oltre che sfavorevole, è illegittimo; laddove l’amministrazione comunichi l’esistenza del provvedimento sfavorevole senza esternare la motivazione, il destinatario ha una mera facoltà, ma non un onere, di impugnare subito l’atto per poi articolare i motivi aggiunti, mentre può anche attendere di conoscere la motivazione per valutare se impugnarlo o meno.
Estratto: «5.3 A questo punto occorre dare conto dell’orientamento dominante, ai sensi del quale il termine di impugnativa comincia a decorrere, per l’interessato, dalla conoscenza del provvedimento lesivo da intendere come l’insieme dei suoi elementi essenziali consistenti nell’autorità emanante, nella data, nel contenuto dispositivo e nell’effetto lesivo; non è viceversa necessaria la puntuale conoscenza e/o consapevolezza soggettiva dei vizi che inficiano l’atto (cfr. ex plurimis Consiglio di stato, sez. VI – 28/6/2007 n. 3775). La conoscenza degli elementi essenziali costituisce in capo al destinatario del provvedimento un onere di immediata impugnazione, fatta salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del testo (o degli atti presupposti) emergano ulteriori profili di illegittimità. La ragione di tale indirizzo va ricercata nell’esigenza che i rapporti di diritto pubblico debbono al più presto divenire certi e definitivi e ciò verrebbe compromesso ove si dovesse far risorgere la possibilità di ricorrere per il semplice fatto di una successiva acquisizione delle ragioni del provvedimento (Consiglio di stato, sez. V – 8/9/2008 n. 4259).Peraltro il Collegio (cfr. sentenza Sezione seconda 27/5/2009 n. 1073) ha recentemente aderito ad un orientamento meno rigoroso e più attento alle esigenze di tutela del soggetto che si assume leso. Tale indirizzo ritiene che, al fine della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento, non basti la mera notizia della sua esistenza e del suo carattere sfavorevole per il destinatario ma occorra la conoscenza del suo contenuto, per poter valutare se l’atto, oltre che sfavorevole, è illegittimo: poiché un provvedimento sfavorevole non è necessariamente illegittimo, il suo destinatario – prima di accollarsi i costi di un’impugnazione – deve poter conoscere se l'atto è o meno affetto da vizi valorizzabili in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, sez. VI – 8/2/2007 n. 522).Si deve dunque ritenere che laddove l’amministrazione comunichi l’esistenza del provvedimento sfavorevole senza esternare la motivazione, il destinatario ha una mera facoltà, ma non un onere, di impugnare subito l’atto per poi articolare i motivi aggiunti, mentre può anche attendere di conoscere la motivazione per valutare se impugnarlo o meno. Secondo la pronuncia da ultimo citata “È bensì vero che secondo una parte della giurisprudenza di questo Consesso, ai fini della piena conoscenza di un provvedimento lesivo non è necessario che esso sia conosciuto nella sua integralità e cioè in tutti i suoi elementi, ma è sufficiente la concreta percezione di quelli essenziali, posto che la successiva completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento può consentire la proposizione di motivi aggiunti, tuttavia si deve ritenere che gli elementi essenziali del provvedimento devono comunque consentire di percepirne almeno alcuni vizi, e non solo il carattere sfavorevole per il destinatario”.5.4 Anche alla luce di tale indirizzo più garantista l’insieme delle circostanze di fatto enunciate al punto 5.2 consente di evincere univocamente che i ricorrenti hanno acquisito conoscenza degli atti di cui si discute. Già soltanto il provvedimento di determinazione dell’indennità di esproprio provvisoria indica puntualmente i mappali coinvolti dalla procedura ablativa e la relativa estensione. Si può ragionevolmente concludere che i Sigg.ri Nicoli non soltanto hanno preso cognizione dell’esistenza dei provvedimenti “a monte” esplicitamente richiamati e della loro attitudine lesiva, ma hanno potuto altresì acquisire notizie precise del loro contenuto sotto il profilo dell’estensione delle aree coinvolte, così da poter prospettare le proprie censure nelle sedi competenti per la corretta determinazione del quantum dell’indennità.Per questi motivi deve essere dichiarato irricevibile il gravame nei confronti dell’atto giuntale n. 584/2001 e del decreto di occupazione d’urgenza n. 23/2002.»
Sintesi: Nel caso in cui ancora non si conosca l’effettiva motivazione del provvedimento il destinatario ha una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l'atto e poi articolare i motivi aggiunti, ben potendo attendere di conoscere la motivazione dell'atto per valutare se impugnarlo o meno.
Estratto: «nessun valore può essere dato al fax precedentemente trasmesso dalla società Immobiliare Cavallino, in data 6 marzo 2008, all'amministratore del Condominio ricorrente, dal momento che esso si limita a dare notizia dell'avvenuto rilascio da parte del Comune di Napoli «dei necessari e propedeutici permessi» in merito alla costruzione di un parcheggio interrato pertinenziale e a fornire «un album riportante la rappresentazione delle opere, come potranno risultare alla loro ultimazione», senza tuttavia dare contezza degli elementi essenziali (motivazionali, progettuali e documentali) del permesso di costruire e dei relativi atti procedimentali, da cui il destinatario potesse giuridicamente desumere l'illegittimità del provvedimento e la sua efficacia lesiva.Alla suddetta data del 6 marzo 2008, non è dunque configurabile alcuna “piena conoscenza” (dell’impugnato permesso di costruire), la quale invece richiede, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi sul punto, la completa percezione quantomeno del contenuto motivazionale e dell’effetto lesivo dell’atto, nel caso di specie assolutamente non ricavabili dalla citata nota e dai relativi atti allegati (cfr. C.d.S., Sez. VI, 26 novembre 2007, n. 6029, secondo cui «la piena conoscenza del provvedimento non può identificarsi con il momento in cui l’interessato ha avuto la mera conoscenza di taluni elementi esteriori del provvedimento, ma richiede una conoscenza piena stesa a tutti gli elementi dell’atto qualificabili come essenziali e individuabili in relazione alla sua motivazione»).Correttamente, pertanto, il Condominio ricorrente, avuta generica notizia dell'esistenza di un permesso di costruire potenzialmente lesivo dei suoi interessi, ha formulato richiesta di accesso agli atti e solo dopo averne avuto integrale conoscenza, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione.Il Collegio, a questo riguardo, non può non evidenziare che, nel caso in cui (come nella specie) ancora non si conosca l’effettiva motivazione del provvedimento, la giurisprudenza ha escluso per l’interessato l'onere di una doppia impugnazione (prima con il ricorso introduttivo e poi con i motivi aggiunti) ed ha invece affermato il principio secondo il quale, in tale ipotesi (in cui sia stata comunicata l'esistenza del provvedimento, senza la motivazione), il destinatario ha una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l'atto e poi articolare i motivi aggiunti, ben potendo attendere di conoscere la motivazione dell'atto per valutare se impugnarlo o meno: ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241 del 1990, «la motivazione non ha carattere opzionale ma è obbligatoria, sicché la mera notizia che esiste un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo» (C.d.S., Sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 522; cfr., altresì, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 7 maggio 2008, n. 3550).L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività deve quindi essere disattesa, in quanto la piena conoscenza degli atti impugnati si è avuta soltanto in data 30 giugno 2008.»
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.