Condizioni di "piena conoscenza" per l'impugnazione del titolo edilizio: l'inizio dei lavori

Sintesi: Ai fini della piena conoscenza del titolo ad aedificandum, non è affatto sufficiente conoscere che dei lavori edilizi sono comunque in itinere, occorrendo che questi abbiano raggiunto un avanzamento tale da disvelare gli eventuali profili di contrasto con la disciplina urbanistica dell’area, palesando almeno indirettamente l’illegittimità del titolo abilitativo.

Estratto: «3. In ordine logico, va esaminato innanzi tutto il primo moitvo dell’appello del Comune, col quale si ripropone l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, assumendosi che l’originario istante avrebbe avuto conoscenza dei titoli edilizi impugnati ben prima del sessantesimo giorno antecedente alla notifica dell’atto introduttivo...
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Sintesi: Quando si deduce la non edificabilità dell’area interessata alla autorizzata costruzione, una siffatta circostanza fa sì che il vicino legittimato a contestare il titolo edilizio rilasciato a terzi deve insorgere al momento dell’inizio dei lavori, giacché viene in rilevo una ipotesi costruttiva che di per sé è idonea a concretizzare la conoscenza di un profilo lesivo.

Estratto: «La pronuncia di rito di prime cure che ha rilevato la non tempestività del proposto gravame si appalesa, ad avviso di questa Sezione, esatta.Questo Consiglio di Stato ha avuto più volte modo di statuire che ai fini della tempestiva impugnazione del titolo ad aedificandum rilasciato a terzi , l’effettiva, piena conoscenza dell’atto autorizzativo deve essere ancorata all’ultimazione dei lavori oppure al momento in cui la costruzione realizzata è tale che non si possono avere dubbi in ordine alla portata dell’intervento (Sez. IV 28 gennaio 2011 n.678; idem 28 giugno0 2011 n.5346 ) .Questa impostazione ha peraltro ricevuto significative eccezioni e/ o correzioni nei casi in cui, come quello all’esame, il solo inizio dei lavori renda palese la lesività dell’opera in relazione allo stato di fatto e di diritto dell’area di intervento ( cfr, di recente, Cons Stato Sez. IV 16 luglio 2012 n.4132). Così, quando, come nella fattispecie, si deduce la non edificabilità dell’area interessata alla autorizzata costruzione, una siffatta circostanza fa sì che il vicino legittimato a contestare il titolo edilizio rilasciato a terzi deve insorgere al momento dell’inizio dei lavori, giacché viene in rilevo una ipotesi costruttiva che di per sé è idonea a concretizzare la conoscenza di un profilo lesivo ( Cons. Stato Sez. IV 10 dicembre 2007 n. 6342). Ora , tornando al caso di specie, come ben evidenziato dal giudice di prime cure, a fronte di concessioni rilasciate nel luglio e nell’ottobre del 2000 per la costruzione su area per la quale è vietata l’edificazione diretta e perché non è possibile per lo stato dei luoghi rispettare il limite minimo delle distanze, gli interessati originari ricorrenti ( ora appellanti ) insorgono giudizialmente solo ad ottobre e novembre del 2001 , in un momento temporale cioè ( e la circostanza è avvalorata da numerosi elementi documentali) in cui i lavori di realizzazione dell’opificio in questione erano stati da tempo avviati e pressoché ultimati nella parte strutturale. Stando così le cose, l’azione di contestazione giudiziale deve considerarsi essere intervenuta ben al di là dei termini decadenziali previsti dall’art.21 u.c. della legge n.1034/1971.»

Sintesi: Al fine di dedurre la irricevibilità del ricorso è insufficiente fare riferimento all'atto del permesso di costruire o all'inizio dei lavori.

Estratto: «2.3 La difesa del Comune di C. solleva eccezione di tardività del ricorso per decorrenza dei termini previsti per legge.L’eccezione è infondata.In primo luogo occorre ricordare che, in relazione all’impugnativa rivolta avverso le delibere della Giunta comunale di C. 174/2009 e 127/2010, tali deliberazioni sono atti di mero indirizzo e, secondo orientamento consolidato, costituiscono atti endoprocedimentali privi di immediata capacità lesiva.Essendo quindi gli atti impugnati privi di autonomo carattere provvedimentale, l’interesse a ricorrere diviene effettivo e attuale solo congiuntamente ai titoli edilizi e nella parte che concerne direttamente questi ultimi.L’impugnativa nei confronti dei suddetti permessi edilizi deve ritenersi tempestiva in quanto, per orientamento pacifico della giurisprudenza da cui non si rinvengono ragioni di discostarsi, la lesività del permesso di costruire può essere apprezzata dal vicino che se ne dolga alla data di ultimazione dei lavori, posto che normalmente solo in tale momento è possibile avere piena cognizione della esistenza e della entità delle violazioni edilizie, per cui al fine di dedurre la irricevibilità del ricorso è insufficiente fare riferimento all'atto del permesso di costruire o all'inizio dei lavori; la prova di specifiche e diverse circostanze che dimostrino invece una conoscenza pregressa incombe sulla parte che eccepisce; non essendo stato tale onere della prova assolto nel caso di specie, la relativa eccezione deve ritenersi infondata.»

Sintesi: In tema di decorrenza del termine di impugnazione di titoli edilizi, non costituisce difetto di diligenza l'aver impugnato alcuni soltanto dei titoli rilasciati contestualmente e non agevolmente distinguibili sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

Estratto: «6. Passando dunque agli appelli principali, la Sezione reputa fondati i motivi di censura articolati avverso le declaratorie di tardività dell’impugnazione degli atti anteriori e presupposti rispetto alle concessioni edilizie annullate (quanto alla variante al P.R.G., la tardività è stata espressamente pronunciata solo nella seconda delle sentenze impugnate...
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Sintesi: L’inizio dei lavori è circostanza di per sé inidonea a far decorrere il termine di impugnazione del titolo edilizio.

Estratto: «Sempre sulla questione della individuazione del momento conoscitivo cui far decorrere il termine decadenziale per l’impugnativa, la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che: non vale, in assenza di altri elementi probatori, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnativa, a dimostrare la piena conoscenza del provvedimento edilizio...
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Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione del titolo edilizio non è sufficiente il mero inizio dei lavori.

Estratto: «4. Occorre anzitutto disattendere l’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata dalle parti resistenti.4.1. Il termine per l’impugnazione del provvedimento autorizzatorio edilizio, da parte dei soggetti nei cui confronti non sia prevista una comunicazione individuale, è quello di sessanta giorni...
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Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'impugnazione del permesso di costruire non rileva il mero inizio dei lavori.

Estratto: «VI. Comodità espositiva ed esigenze sistematiche rendono opportuno, ad avviso della Sezione, esaminare innanzitutto l’appello iscritto al NRG. 4509 dell’anno 2009, con il quale è stata impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, n. 389 del 17 febbraio 2009.
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Sintesi: Affinché gli interessati siano in grado di avere cognizione dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistico - edilizie eventualmente perpetrate con il rilascio dalla concessione, non è sufficiente il mero inizio dei lavori.

Estratto: «Circa l’eccepita tardività del ricorso, occorre considerare che la deliberazione del Consiglio comunale, che ha autorizzato il rilascio della concessione in deroga, ex art. 104 della L.p. 5.9.1991 n. 22, non era immediatamente lesiva dell’interesse dei ricorrenti sino a che non avesse trovato attuazione...
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Sintesi: Al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, nel caso in cui si deducano censure di assoluta inedificabilità dell'area o analoghe doglianze, è sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso e non occorre che i lavori siano ultimati.

Estratto: «Per costante giurisprudenza (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2007 n. 599), se è vero che, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione di una concessione edilizia rilasciata a terzi, l’effettiva conoscenza dell’atto si ha quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistico-edilizia – onde in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori il termine decorre non con il mero inizio dei lavori bensì con il loro completamento –, è altresì vero che a differenti conclusioni occorre giungere quando viene provata una conoscenza anticipata o si deducono censure di assoluta inedificabilità dell’area o analoghe doglianze, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell’iniziativa in corso. Nella fattispecie, a ben vedere, già la deliberazione consiliare del 15 luglio 2000, in sede di nulla-osta al rilascio della concessione edilizia in deroga ex art. 54 della legge reg. n. 47 del 1978, aveva reso di pubblico dominio (per effetto della presunzione legale di conoscenza derivante dalla pubblicazione all’albo pretorio nel periodo 19 settembre - 4 ottobre 2000) il contenuto essenziale dell’intervento edilizio che avrebbe interessato la struttura sanitaria privata, ovvero la realizzazione di opere in deroga alla disciplina pianificatoria locale; pertanto, il mero inizio dei lavori rendeva percepibile ai confinanti che era sopraggiunto il titolo edilizio applicativo della deliberazione consiliare, sì che anche la ricorrente doveva a questo punto ritenersi in possesso degli elementi di conoscenza idonei a far decorrere il termine decadenziale per adire il giudice amministrativo. Va insomma ribadito che, quando il materiale avvio dell’esecuzione di un intervento edilizio – per la peculiarità del caso concreto – è in sé rivelatore delle fondamentali caratteristiche dell’opera e dell’eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistico-edilizia, a tale momento va ricondotta la piena conoscenza del titolo abilitativo, ai fini della determinazione della tempestività dell’impugnativa dell’atto da parte di chi vi abbia interesse. Non è dunque condivisibile la tesi della ricorrente, che vorrebbe invece prendere a riferimento solo ed unicamente l’epoca di ultimazione dei lavori, come se alcun rilievo avesse nella vicenda la pregressa conoscenza del nulla-osta concesso dal Consiglio comunale per l’effettuazione di quell’intervento edilizio. E’ appena il caso di rilevare, poi, che la successiva individuazione di ulteriori profili di censura non vale a riaprire i termini di impugnativa, alla luce del consolidato orientamento per cui, al fine di concretare la piena conoscenza di un atto, non è necessario che esso sia noto in tutti i suoi elementi, ma è sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, salvo il ricorso ai “motivi aggiunti” se emergano altri vizi in seguito all’integrale cognizione del provvedimento lesivo. In conclusione, tardiva è l’instaurazione della lite avvenuta nel giugno 2002, a fronte di lavori iniziati fin dal novembre 2000.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.