Sintesi: Il riconoscimento dell’errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppone una situazione normativa obiettivamente non conoscibile o confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti o per il comportamento non lineare dell’amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al ricorrente.
Estratto: «E’ fondata anche la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica avverso gli atti della procedura espropriativa, avvenuta il 16 novembre 2010.La ricorrente aveva, infatti, ricevuto il 21 giugno 2010 la comunicazione di approvazione del progetto definitivo e di inizio della procedura ablativa...
[...omissis...]
Sintesi: L’art. 37 cod. proc. amm. ha trasposto in un'unica disposizione normativa l’istituto dell’errore scusabile, il quale, prima della entrata in vigore del codice del processo amministrativo, era disciplinato, con riferimento a particolari fattispecie, da varie disposizioni.
Estratto: «4. L’istituto dell’errore scusabile, prima della entrata in vigore del codice del processo amministrativo, era disciplinato, con riferimento a particolari fattispecie, dalle seguenti disposizioni: a) l’art. 34 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato disponeva che se veniva impugnato innanzi a quest’ultimo, «per errore ritenuto scusabile», un provvedimento non definitivo, il Consiglio poteva assegnare un breve termine per la riproposizione del ricorso all’autorità gerarchica; b) l’art. 36 dello stesso testo unico stabiliva che, in presenza di un errore «ritenuto scusabile», il Consiglio di Stato poteva concedere alla parte la possibilità di rinnovare o integrare la notificazione all’autorità amministrativa e ai controinteressati; c) l’art. 34 della legge Tar prevedeva che il Consiglio di Stato, «in caso di errore scusabile», avrebbe potuto rimettere in termini il ricorrente per proporre l’impugnativa al giudice competente o per rinnovare la notificazione del ricorso. 4.1. L’art. 37 cod. proc. amm. ha trasposto in una disposizione normativa tale principio stabilendo che «il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto».L’art. 11, comma 5, cod. proc. amm., di disciplina della traslatio iudicii, contiene uno specifico riferimento all’istituto della rimessione in termine, ritenendolo applicabile, «ove ne ricorrano i presupposti», nei «giudizi riproposti» a seguito di una decisione sulla giurisdizione.»
Sintesi: Ove ricorra un quadro normativo oscuro, o vi siano oscillazioni della giurisprudenza o della pubblica amministrazione, l’errore del giudice di primo grado può a sua volta essere giustificato da tali presupposti fattuali e pertanto essere considerato una concausa dell’errore della parte.
Estratto: «8. Quanto sin qui esposto ha per conseguenza che l’errore del giudice di primo grado non può di per sé solo determinare un mutamento del rito in appello.Nonostante l’errore del giudice di primo grado, le parti che ne impugnano la decisione restano tenute, in appello, al rispetto del rito stabilito dalla legge.Si tratta tuttavia di stabilire se, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, l’errore in cui è incorso il giudice di primo grado possa essere considerato come causa dell’errore della parte e quindi possa giustificare la concessione dell’errore scusabile.I presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono stati già chiariti dalla plenaria di questo Consesso [Cons. St., ad. plen., 2 dicembre 2010 n. 3]: l’oscurità del quadro normativo, le oscillazioni della giurisprudenza, i comportamenti ambigui dell’amministrazione pubblica.Ove ricorra un quadro normativo oscuro, o vi siano oscillazioni della giurisprudenza o della pubblica amministrazione, l’errore del giudice di primo grado può a sua volta essere giustificato da tali presupposti fattuali e pertanto essere considerato una concausa dell’errore della parte.Esiste poi un ulteriore ipotesi in cui l’errore del giudice può essere considerato causa dell’errore della parte e rendere scusabile l’errore di quest’ultima, ed è quando il giudice ordina alla parte il compimento di un adempimento processuale prescrivendo modalità erronee. In tal senso, la plenaria ha già in passato statuito che costituisce errore scusabile la notificazione del ricorso in appello all’amministrazione statale nel domicilio reale, quando la stessa sia effettuata in ottemperanza ad un ordine del giudice ai fini dell’integrazione del contraddittorio e tale ordine faccia riferimento all’amministrazione e non all’Avvocatura dello Stato [Cons. St., ad. plen., 19 gennaio 1993 n. 1].Al di fuori di questi casi, l’errore del giudice può divenire rilevante ai nostri fini solo se si inquadra in un complessivo comportamento fuorviante dello stesso giudice e delle controparti.Così, se in primo grado viene seguito il rito ordinario senza che nessuna delle parti, che anzi ne traggono vantaggio, né il giudice rilevino la necessità di seguire il rito speciale, e senza che vi siano altri indizi della necessità di seguire il rito speciale (qualificazione del ricorso nel registro dei ricorsi, misura del contributo unificato) si determina una situazione complessiva, oggettivamente e concretamente idonea a trarre in errore la parte.Sicché, la parte che, nel proporre appello, segue i termini del rito ordinario anziché quelli del rito speciale, incorre in un errore che può essere ritenuto scusabile.E’ quanto si è verificato nel caso di specie in cui:a) lo stesso ricorso di primo grado sembra depositato oltre il termine abbreviato di 15 giorni e dunque con il rispetto dei termini ordinari anziché di quelli abbreviati (questione, questa, che, come si dirà, dovrà essere accertata dalla Sezione VI);b) il ricorso di primo grado non risulta qualificato, nel registro ricorsi del Tar, come ricorso soggetto al rito abbreviato, né tale qualificazione emerge dagli avvisi di segreteria alle parti;c) il giudizio di primo grado si è svolto con le forme del rito ordinario, in quanto non vi è stata trattazione celere, né è stato pubblicato il dispositivo prima della motivazione (si ricordi che nel vigore dell’art. 23-bis, l. Tar, la pubblicazione anticipata del dispositivo avveniva d’ufficio, e non a istanza di parte come accade nel vigore dell’art. 119 cod. proc. amm.);d) la misura del contributo unificato, versato in epoca anteriore alla differenziazione delle misure per il rito abbreviato, non fornisce indizi a favore dell’utilizzo del rito abbreviato.8.1. Deve in conclusione enunciarsi il seguente principio di diritto: «i riti speciali, e segnatamente quello di cui all’art. 23-bis, l. Tar (ora art. 119 cod. proc. amm.), sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva, sicché al fine della verifica se una determinata controversia rientri nell’ambito di applicazione di un rito speciale o del rito ordinario, sono irrilevanti il comportamento processuale delle parti o del giudice trattandosi di evenienze che non escludono ex se la doverosa applicazione del rito (ordinario o speciale), effettivamente stabilito dalla legge; tuttavia se l’errore del giudice circa il rito da applicare e i conseguenti termini si inquadra in un complessivo comportamento fuorviante delle stesso giudice e delle controparti (che in primo grado hanno anche tratto vantaggio dell’errore stesso), si determina una situazione che oggettivamente giustifica la concessione dell’errore scusabile.»
Sintesi: Costituisce errore scusabile la notificazione del ricorso in appello all’amministrazione statale nel domicilio reale, quando la stessa sia effettuata in ottemperanza ad un ordine del giudice ai fini dell’integrazione del contraddittorio e tale ordine faccia riferimento all’amministrazione e non all’Avvocatura dello Stato.
Estratto: «8. Quanto sin qui esposto ha per conseguenza che l’errore del giudice di primo grado non può di per sé solo determinare un mutamento del rito in appello.Nonostante l’errore del giudice di primo grado, le parti che ne impugnano la decisione restano tenute, in appello, al rispetto del rito stabilito dalla legge.
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Ce in primo grado viene seguito il rito ordinario senza che nessuna delle parti, che anzi ne traggono vantaggio, né il giudice rilevino la necessità di seguire il rito speciale, e senza che vi siano altri indizi della necessità di seguire il rito speciale (qualificazione del ricorso nel registro dei ricorsi, misura del contributo unificato) si determina una situazione complessiva, oggettivamente e concretamente idonea a trarre in errore la parte. Sicché, la parte che, nel proporre appello, segue i termini del rito ordinario anziché quelli del rito speciale, incorre in un errore che può essere ritenuto scusabile.
Estratto: «8. Quanto sin qui esposto ha per conseguenza che l’errore del giudice di primo grado non può di per sé solo determinare un mutamento del rito in appello.Nonostante l’errore del giudice di primo grado, le parti che ne impugnano la decisione restano tenute, in appello, al rispetto del rito stabilito dalla legge.
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omissis: vedi sopra...]
Sintesi: La mancanza, nella comunicazione del provvedimento, delle indicazioni richieste dall'art. 3, co. 4, legge 241/1990 concernenti il termine per l'impugnazione e l'autorità cui ricorrere non giustifica, di per sé, la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile.
Estratto: «11.5 Ciò posto, si palesa infondata anche la deduzione di parte ricorrente in ordine all’illegittimità del decreto dirigenziale, per mancata indicazione nello stesso dell’autorità cui è possibile ricorrere.Va al riguardo in primis osservato che tale indicazione non era necessaria, in quanto, come innanzi precisato, sia il decreto di approvazione che l’atto finale sono stati emessi nell’ambito del medesimo procedimento amministrativo, come parti integranti di uno stesso provvedimento avente efficacia verso l’esterno, per cui gli stessi si integrano a vicenda.Ne consegue che tale indicazione, in quanto contenuta nell’atto adottato del Responsabile del Procedimento, non andava reiterata nel Decreto Dirigenziale di approvazione-ratifica.In ogni caso tale omissione giammai potrebbe invalidare il Decreto Dirigenziale, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omessa indicazione del termine e dell’autorità a cui ricorrere non determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo, bensì una mera irregolarità (ex multis: T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 27 giugno 2005, n. 340; T.A.R. Lazio, Sez. II, 2 settembre 2005, n. 6534).Infatti la disposizione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 non influisce sull’individuazione e sulla cura dell’interesse pubblico concreto cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso all’autorità amministrativa, ma tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale (sicché l’omissione de qua, nel concorso di significative ulteriori circostanze, può dar luogo semmai alla concessione del beneficio della rimessione in termini, cfr al riguardo Consiglio Stato a. plen., 14 febbraio 2001 , n. 1 secondo cui “La mancanza, nella comunicazione del provvedimento , delle indicazioni richieste dall'art. 3 comma 4 l. 241/90, concernenti il termine per l'impugnazione e l' autorità cui ricorrere , non giustifica, di per sé, la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile”).Peraltro, nell’ipotesi di specie, non si pone alcun problema di rimessione in termini, avendo parte ricorrente provveduto all’impugnativa nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica dei gravati provvedimenti.In considerazione di tali rilievi il Decreto Dirigenziale di Approvazione ed il Provvedimento Finale adottato dal Responsabile del procedimento si presentano immuni dalle suesposte censure.»
Sintesi: Non può operare una rimessione in termini ad impugnare gli atti del procedimento rispetto alla sopravvenienza fattuale della sopravvenuta titolarità del bene, non sussistente al momento dell'approvazione degli atti medesimi.
Estratto: «In definitiva, la circostanza che la fase partecipativa sia stata legittimamente estesa a coloro che all’epoca erano intestatari – tra i quali non era ricompreso all’epoca l’appellante e sul punto nulla ha contestato nell’appello - assorbe ogni considerazione in ordine alla pretesa di parte appellante di esserne informato o di essere rimesso in termini, quanto alla impugnazione degli atti approvativi, al momento della impugnazione degli atti di occupazione.Pertanto, sono infondate (perché giustamente ritenute inammissibili in primo grado), anche tutte le altre censure di parte appellante con le quali si deduce (oltre che la omissione di pronuncia del primo giudice sul punto) la illegittimità del Piano PEEP sotto altri profili: perché adottato sulla scorta delle delibere di CC 62/96 e 9/97 annullate dal Tar Salerno con sentenza 388/1998; perché il piano è stato adottato senza il necessario parere del Genio civile, poiché il Comune è incluso tra quelli a rischio sismico; per discordanza tra Peep e prg; per lesione dei diritti partecipativi; per errata individuazione delle previsioni di sviluppo contenuta nel PRG e in assenza di autonoma valutazione del fabbisogno abitativo in relazione alla esigenza di realizzare insediamenti di tipo economico e popolare; per mancanza della determinazione, almeno provvisoria, della indennità.Tutte tali doglianze, in quanto in realtà appuntate avverso gli atti natura di atto di approvazione del piano, sono inammissibili, come ha correttamente ritenuto il primo giudice, né può operare una rimessione in termini rispetto alla sopravvenienza fattuale della sopravvenuta titolarità dell’attuale appellante.»
Sintesi: Il principio della scusabilità dell’errore è applicabile in tutti i casi in cui si verta in una situazione di diritto obiettivamente incerta per instabilità della giurisprudenza, per la novità delle disposizioni normative di dubbia interpretazione o per la complessità di situazioni di incerta configurazione.
Sintesi: La rimessione in termini in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, è di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pari ordinato principio di parità delle parti.
Sintesi: Ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'errore scusabile non sono sufficienti la buona fede e l’esistenza di fattori soggettivi della parte.
Estratto: «3.2. Il Collegio deve innanzitutto farsi carico di statuire sull’istanza di rimessione in termini per errore scusabile qui riproposta dal ricorrente a’ sensi dell’allora vigente art. 36 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e successive modifiche ed, ora, dell’art. 37 cod. proc. amm.Come è ben noto, il principio della scusabilità dell’errore è applicabile in tutti i casi in cui si verta in una situazione di diritto obiettivamente incerta per instabilità della giurisprudenza, per la novità delle disposizioni normative di dubbia interpretazione o – comunque - per la complessità di situazioni di incerta configurazione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 4 marzo 1980 n. 283).Tale disciplina, laddove pertanto consente la rimessione in termini in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, è di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pari ordinato principio di parità delle parti, ora anche espressamente richiamato dall’art. 2, comma 1, cod. proc. amm., sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (Cons. Stato, A.P., 2 dicembre 2010 n. 3); e, comunque, ai fini dell'applicazione dell’istituto non sono sufficienti la buona fede e l’esistenza di fattori soggettivi della parte (cfr., ex plurimis, Cons. di Stato, Sez. IV, 20 aprile 1993 n. 436 e 30 marzo 1993 n. 367; Sez. V, 5 luglio 1991 n. 1001; Sez. VI, 25 marzo 1999 n. 320).Nel caso di specie, secondo la tesi dell’Amlesù, l’incertezza sarebbe stata ingenerata in primo luogo dal contenuto dell’autorizzazione n. 407 del 1998 in suo possesso, dichiaratamente rilasciata “ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A della Legge 28 marzo 1991, n. 112”, ossia su posto fisso (ma – come detto innanzi - senza specificare quale fosse l’area utilizzabile), e nondimeno considerata dall’Amministrazione Comunale come autorizzazione al commercio itinerante; e – in secondo luogo – dalle asserite indicazioni fuorvianti di funzionari della medesima Amministrazione Comunale circa l’opportunità di presentare un’altra domanda: indicazioni che, proprio in quanto da lui seguite, avrebbero comportato il decorso in suo pregiudizio del termine decadenziale per impugnare la determinazione dirigenziale Prot. 4276.050/2002 dd. 12 aprile 2002.Rettamente, peraltro, il giudice di primo grado ha evidenziato che, se il presupposto dell’errore scusabile deve essere rinvenuto in una situazione di oggettiva incertezza che faccia equivocare l’interessato circa l’attualità dell’onere di impugnazione, nel caso in esame non sono rilevabili difficoltà obiettive nell’interpretazione delle disposizioni normative all’epoca disciplinanti la materia, né questioni nuove o difformità di interpretazioni da parte della giurisprudenza, posto che la fattispecie è esclusivamente caratterizzata dalla presenza di un atto di diniego che palesava chiaramente il suo contenuto lesivo ed indicava il termine e l’autorità cui poteva essere richiesta la tutela giurisdizionale, come previsto dall’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n. 241; e, per quanto attiene alle asserite assicurazioni fornite da funzionari comunali, le stesse – ove fossero pur provate - in ogni caso assumerebbero il valore di mere circostanze fattuali che questo giudice non può prendere in esame ai fini della rimessione in termini del ricorrente. Per quanto attiene invece all’asserita confusione determinata dal contenuto dell’autorizzazione n. 407 del 1998 in possesso dell’Amlesù e dichiaratamente rilasciata “ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A della Legge 28 marzo 1991, n. 112”, ossia su posto fisso ma senza individuare lo stesso e, perciò, considerata dall’Amministrazione Comunale come autorizzazione al commercio itinerante, risulta ben evidente che la relativa circostanza non poteva in alcun modo refluire sull’osservanza del termine per l’impugnazione della susseguente determinazione dirigenziale Prot. 4276.050/2002 dd. 12 aprile 2002.In conseguenza di ciò, quindi, altrettanto correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione della determinazione dirigenziale Prot. 4276.050/2002 dd. 12 aprile 2002.»
Sintesi: L’eventuale mutamento dei proprietari o della condizione degli stessi non è rilevante in presenza di una previsione di piano regolatore inoppugnabile.
Estratto: «1.6 Nel caso in esame, la decisione di inserire l’immobile di proprietà dei ricorrenti all’interno del Borgo Marinaro, zona in cui l’edificazione è sottoposta a limiti in attesa dell’approvazione del piano particolareggiato, era immediatamente lesiva nei confronti dei ricorrenti, dato che le disposizioni limitative degli interventi eseguibili prima dell’approvazione del piano particolareggiato avevano effetto immediatamente, per cui l’inclusione dell’immobile di proprietà dei ricorrenti nell’ambito del borgo doveva essere gravata entro 60 giorni dalla pubblicazione secondo le regole generali (CdS 1567/2007 cit. e comunque anche secondo l’art. 40 c. 2 bis delle legge 34/1992, come introdotto dall’art. 5 della L.R. 24.2.1997, n. 18, applicabile al caso in esame, essendo entrata in vigore prima della pubblicazione della Variante Generale al PRG sul BUR).1.7 Né può essere concesso l’errore scusabile, considerato che l’eventuale mutamento dei proprietari o della condizione degli stessi non è, ovviamente, rilevante in presenza di una previsione di pino regolatore inoppugnabile. Tantomeno possono essere condivise le ulteriori considerazioni contenute nella memoria depositata il 20.5.2010, relative al fatto che le disposizioni della Variante Generale non conterrebbero limiti diretti all’edificazione, dato che tali limiti sono stabiliti direttamente dalla legge e che l’art. 9 DPR 380/2001 parla esplicitamente di strumenti urbanistici attuativi, non presentando quindi alcuna difficoltà di interpretazione.»
Sintesi: Non può essere ammesso il sostanziale aggiramento del termine decadenziale mediante l’impugnazione di atti successivi a quello effettivamente lesivo (non impugnato tempestivamente).
Estratto: «Va premesso che, in materia di espropriazione per pubblica utilità (e prescindendo in questa sede dall’analisi di problematiche particolari in tema di riparto di giurisdizione), gli atti impugnabili in quanto immediatamente lesivi sono i seguenti:a) provvedimento di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione...
[...omissis...]
Sintesi: Non può costituire errore scusabile l’ignoranza del fatto che i provvedimenti amministrativi devono impugnarsi nel termine decadenziale di sessanta giorni.
Estratto: «Considerato che il ricorso è manifestamente inammissibile e, può, pertanto, esser definito con sentenza in forma abbreviata;che, infatti, in data 7 giugno 2002 la ricorrente è stata informata della decisione assunta dall’Agenzia del Demanio di Roma di procedere all’alienazione dell’immobile in favore del Comune Paola; che, inoltre, in data 3 giugno 2002 la ricorrente è stata informata dall’Agenzia del Demanio di Cosenza che la Direzione di Roma aveva deciso di alienare l’immobile in favore del Comune di Paola;che la nota dell’Agenzia del Demanio di Roma ha indubbiamente valore provvedimentale, in quanto esplicita in modo inconfutabile l’intervenuta decisione dell’Amministrazione di provvedere nel senso appena indicato;che la nota pervenuta in data 22 agosto (con cui si è comunicata alla ricorrente l’intervenuta stipula del contratto) costituisce comunicazione di un attività esecutiva rispetto alla decisione dell’Agenzia del Demanio di procedere alla vendita in favore del Comune di Paola;che la ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la nota dell’Agenzia del Demanio di Roma dalla stessa conosciuta in data 7 giugno 2002;che la mancata indicazione del termine e dell’Autorità cui ricorrere può giustificare la rimessione in termini nel caso in cui l’errore sia scusabile;che non può costituire errore scusabile l’ignoranza del fatto che i provvedimenti amministrativi devono impugnarsi nel termine decadenziale di sessanta giorni;»
Sintesi: La mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine per proporre l'impugnazione e dell'organo davanti al quale essa deve essere proposta costituisce presupposto per il riconoscimento in sede processuale dell'errore scusabile solo nel caso in cui sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto, dovendosi in caso contrario evitare che tale formale inadempimento conduca ad una indiscriminata esenzione dall'onere di ottemperare a prescrizioni vincolanti dettate dalle leggi in vigore.
Estratto: «Per giurisprudenza pacifica, la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine per proporre l'impugnazione e dell'organo davanti al quale essa deve essere proposta costituisce presupposto per il riconoscimento in sede processuale dell'errore scusabile solo nel caso in cui sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto, dovendosi in caso contrario evitare che tale formale inadempimento conduca ad una indiscriminata esenzione dall'onere di ottemperare a prescrizioni vincolanti dettate dalle leggi in vigore (Consiglio Stato , sez. IV, 10 aprile 2008, n. 1528).Nel caso di specie non sussisteva simile incertezza, anche perché la ricorrente Piga e il dante causa degli altri ricorrenti, il defunto Peddio Sebastiano, avevano presentato altro ricorso, n. 1016/86, avverso il decreto di esproprio della restante area dei ricorrenti, deciso da questo Tribunale con la sentenza 30 giugno 1994 n. 1043. Va di conseguenza respinta la domanda di concessione dell’errore scusabile.»
Sintesi: A fronte di un termine di impugnazione che inizia a decorrere dalla scadenza della rituale pubblicazione della variante generale, ammettere che taluno possa avvalersi della disciplina dell’errore scusabile quanto alla decorrenza del termine di impugnazione importerebbe, quale logica conseguenza, avuto riguardo la platea indeterminata dei soggetti che in via di ipotesi potrebbero sentirsi lesi dall’atto, il perpetuarsi di uno stato di incertezza, sine die, della “sorte” dell’atto medesimo, con grave danno per il principio di certezza giuridica, tanto più ove si consideri il riverberarsi di detto stato di incertezza sulla funzione pianificatoria.
Estratto: «Parte appellante, in via subordinata, invoca l’errore scusabile, al fine di ottenere la remissione nei termini di proposizione del ricorso di primo grado e censura la sentenza di primo grado laddove non è addivenuta a tale statuizione .Senonché anche tale doglianza appare inaccoglibile, in armonia con il consolidato orientamento (peraltro espresso proprio nella decisione citata da parte appellante e dianzi riportata) secondo cui “il termine ultimo di decadenza per impugnare la variante del p.r.g. decorre dall'ultimo giorno in cui è stata effettuata la sua rituale pubblicazione; da ciò discende che, in caso di impugnativa successiva alla scadenza del termine di 60 giorni da tale pubblicazione, il ricorso relativo è irricevibile per tardività essendo escluso che in questa materia possa concedersi l'errore scusabile.” (Consiglio Stato , sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3149).D’altro canto, a fronte di un termine di impugnazione che inizia a decorrere dalla scadenza della rituale pubblicazione dell’atto, ammettere (salve fattispecie del tutto eccezionali e ben difficili da preconizzare, anche a livello di ipotesi) che taluno possa avvalersi della disciplina dell’errore scusabile quanto alla decorrenza del termine di impugnazione importerebbe, quale logica conseguenza avuto riguardo la platea indeterminata dei soggetti che in via di ipotesi potrebbero sentirsi lesi dall’atto, il perpetuarsi di uno stato di incertezza, sine die, della “sorte” dell’atto medesimo, con grave danno per il principio di certezza giuridica, tanto più ove si consideri il riverberarsi di detto stato di incertezza sulla funzione pianificatoria.»
Sintesi: Il rimedio dell’errore scusabile, costituisce un’ipotesi di carattere eccezionale riconoscibile quando l’errore della notifica sia dovuta a fatti obiettivi, quale quello della mancata iscrizione della modifica in ordine alle sedi nei registri della Camera di Commercio.
Estratto: «1. Rileva in via preliminare il Collegio l’inammissibilità del ricorso stante la mancata, tempestiva, notifica alla Società Acque di Caltanissetta s.p.a., controinteressata in ordine al ricorso in esame.Invero, il presente giudizio ha ad oggetto la determinazione della tariffa relativa al servizio idrico, nonché la determinazione del canone di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio stesso.Poiché, come esposto in punto di fatto, il servizio di cui trattasi è stato affidato in concessione alla Società Acque di Caltanissetta s.p.a., detta società riveste la qualifica di controinteressato.Non risulta contestato tra le parti che la notifica del ricorso nei confronti della Società Acque di Caltanissetta s.p.a. sia andata a buon fine solo in data 11/6/2008 a fronte di un termine ultimo per l’impugnazione dei provvedimenti di cui trattasi scaduto in data 26/5/2008.Invero, la prima notifica era stata effettuata presso una sede secondaria della Società cessata in data 1/10/2007.Detta cessazione è stata comunicata alla Camera di Commercio per la relativa iscrizione in data 18/10/2007.Il ricorrente, solo con memoria difensiva depositata in data 10/7/2009, ha chiesto il riconoscimento dell’errore scusabile, assumendo, in subordine, che fosse sufficiente la notifica al Comune di Caltanissetta.Rileva in primo luogo il Collegio che il rimedio dell’errore scusabile, costituisce un’ipotesi di carattere eccezionale riconoscibile, in fattispecie similari alla presente, quando l’errore della notifica sia dovuta a fatti obiettivi, quale quello della mancata iscrizione della modifica in ordine alle sedi nei registri della Camera di Commercio (v. T.a.r. Lombardia – Milano, Sez. I, 19/5/2009, n. 3764).Nel caso di specie, invece, l’iscrizione era avvenuta da tempo e quindi la difesa del ricorrente avrebbe potuto facilmente accertarsene mediante estrazione della visura camerale; d’altra parte, risulta solo dedotta e non provata la circostanza che il Comune di Mazzarino avesse notificato “fino a poco tempo prima” - alla Società Acque di Caltanissetta s.p.a. - altri ricorsi e provvedimenti giurisdizionali presso la sede soppressa.Ritiene pertanto il Collegio che in assenza di una situazione di obiettiva incertezza in ordine a quale fosse, all’epoca di proposizione del ricorso, la sede legale della Società Acque di Caltanissetta s.p.a., l’errore scusabile non possa essere riconosciuto.D’altra parte, non appare sufficiente a garantire l’ammissibilità del ricorso, la sua notifica al Comune di Caltanissetta (peraltro anch’essa inizialmente viziata, sia pur per un evidente errore dell’Ufficiale giudiziario).Invero, contrariamente a quanto prospettato nella memoria difensiva del Comune di Mazzarino, anche ad ammettere che fosse provata la circostanza (solo dedotta) secondo la quale il Comune di Caltanissetta sarebbe un “Comune non virtuoso” (con riguardo agli oneri finanziari relativi al servizio idrico, trasferiti all’A.T.O.), esso non potrebbe comunque subire conseguenze sfavorevoli dall’accoglimento del ricorso.Invero, l’effetto conformativo imporrebbe solo la rimodulazione della tariffa in senso migliorativo per il Comune ricorrente, nonché il riconoscimento del canone di concessione invocato, ma non certo, la modifica in pejus della posizione del Comune di Caltanissetta.Segue da ciò l’inammissibilità del ricorso.»
Sintesi: Ai fini del riconoscimento dell'errore scusabile, che consente la rimessione in termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, è necessario che l'errore tragga origine da incertezze e difficoltà obiettive di interpretazione della legge, dalla novità della questione ovvero dall'oscillazione della giurisprudenza, circostanze tutte che devono essere accertate prudentemente dall'interprete per verificare la diligenza del ricorrente nel prendere conoscenza degli atti da impugnare (nel caso di specie, non è stato ritenuto idoneo a legittimare la rimessione in termini per l'impugnazione di una concessione edilizia il fatto della mancata indicazione, in sede di concessione edilizia in variante, del termine per impugnare).
Estratto: «La ricorrente, con memoria depositata il 16 dicembre 2008 (ricorso n. 337/08), ha chiesto la rimessione in termini al fine di poter impugnare le concessioni edilizie, “non essendo stati indicati nelle concessioni in variante n. 2007/76/04, n. 2006/112/03 e 2005/106/02, le uniche intestate a Rienzbau, i termini entro i quali poter proporre impugnativa all’Autorità giudiziaria, come prescritto dalla l. n. 241/1990, né essendo stata, nelle concessioni intestate alla Rienzbau, espressamente riportata la succitata prescrizione, salvo un generico rinvio alle prescrizioni contenute nella concessione edilizia originaria”.Ad avviso del Collegio non sussistono i presupposti per la richiesta rimessione in termini. Invero, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza amministrativa, la mancata indicazione del termine per impugnare non giustifica, di per sé, la concessione dell’errore scusabile. Ai fini del riconoscimento dell'errore scusabile, che consente la rimessione in termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, è necessario che l'errore tragga origine da incertezze e difficoltà obiettive di interpretazione della legge, dalla novità della questione ovvero dall'oscillazione della giurisprudenza, circostanze tutte che devono essere accertate prudentemente dall'interprete per verificare la diligenza del ricorrente nel prendere conoscenza degli atti da impugnare.La giurisprudenza, cioè, esclude che l'errore scusabile, pur essendo istituto di applicazione generale, possa essere utilizzato per eludere il termine di decadenza per la proposizione del ricorso (cfr, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 settembre 2001 n. 4791; Sez. VI, 23 ottobre 2001 n. 5567; Sez. V, 4 luglio 2002, n. 3681; Sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5315 e Sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5584).Nella fattispecie in esame non è possibile ricondurre il mancato rispetto del termine di proposizione del ricorso ad una delle predette circostanze giustificative.»