Sintesi: Sono devolute alla giurisdizione del G.O. le domande risarcitorie che si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, come le controversie in cui si deduca la violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza che, dovendo essere osservate per evitare lesioni all'altrui diritto, non richiedono valutazioni ed apprezzamenti tecnici, restando nell'ambito di un'attività doverosa per evitare pericoli a terzi.
Estratto: «Con il primo motivo, la Regione lamenta violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, comma 1, lett."e", e, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 103 Cost., riproponendo, sotto i due profili, l'eccezione di difetto di giurisdizione respinta dai giudici di merito.La trattazione di questi motivi, prospettanti questione di giurisdizione, da parte di questa Sezione semplice è stata autorizzata con provvedimento della Prima Presidenza del 26.1.2011.Le censure - che possono trattarsi congiuntamente data l'intima connessione - sono manifestamente prive di pregio. Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, le domande di risarcimento danni proposte nei confronti della Pubblica amministrazione in base all'art. 2043 c.c., in materia di acque pubbliche (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1715, art. 140, lett. e)) sono devolute alla competenza dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche solo nel caso in cui vengano coinvolti apprezzamenti circa la delibera, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o, comunque, scelte dell'amministrazione per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque (Cass. S.U. nn. 1066 del 2006; Cass., sez. 1^, n. 3755 del 2006, 8536 del 2005 e 19286 del 2004; Cass., sez. 3^, n. 368 del 2007 e 9026 del 2009). Sono, invece, riservate al giudice ordinario le domande che si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, come le controversie in cui si deduca la violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza che, dovendo essere osservate per evitare lesioni all'altrui diritto, non richiedono valutazioni ed apprezzamenti tecnici, restando nell'ambito di un'attività doverosa per evitare pericoli a terzi. Tanto premesso in linea generale, con riferimento alla domanda proposta dal T. deve concludersi che la soluzione della controversia non implica la valutazione di scelte discrezionali collegate al regime delle acque, essendo stato ascritto il danno, con la citazione introduttiva, all'inosservanza, da parte della Regione, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza nell'ambito delle attività di sistemazione e manutenzione idrogeologica del territorio, e in particolare dell'alveo del fiume (OMISSIS). Ciò dimostra che la decisione ha correttamente individuato l'organo dotato di giurisdizione anche sotto il profilo della causa petendi.»
Sintesi: I tribunali regionali delle acque pubbliche non sono giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria: sicché attiene alla competenza, e non alla giurisdizione, la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il tribunale regionale delle acque pubbliche.
Sintesi: La ripartizione della competenza fra il g.o. e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla p.a., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, segnatamente quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della p.a., mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del g.o.
Estratto: «Quanto alla prima doglianza, una siffatta eccezione, però, non da vita ad una questiono di giurisdizione, in quanto i tribunali regionali delle acque pubbliche non sono giudici speciali, ma organi specializzati della giurisdizione ordinaria: sicché attiene alla competenza, e non alla giurisdizione, la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il tribunale regionale delle acque pubbliche (si veda Cass., sez. un., 7 ottobre 2010, n. 20774).Ciò premesso, per i giudici di legittimità la ripartizione della competenza fra il g.o. e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla p.a., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, segnatamente quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della p.a., mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del g.o. (cfr., Cass., 16 aprile 2009, n. 9026).Nell'odierna fattispecie, non possono esservi dubbi sulla sussistenza della competenza dell'adito Tribunale a conoscere della controversia tenuto conto che la competenza del giudice specializzato delle acque pubbliche postula, ai sensi dell'art. 140 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la diretta derivazione del danno dall'esecuzione o manutenzione di opere riguardanti il regime delle acque pubbliche e non acque pluviali scorrenti su pubbliche strade, non convogliate né disciplinate per un uso determinato, che non possono essere considerate pubbliche; pertanto, la domanda di risarcimento per i danni che si assumono derivati al proprietario di un immobile in virtù della inadeguata efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane defluenti da strade comunali, riguardando la violazione del principio del "neminem laedere", appartiene alla competenza del g.o. (cfr., Cass., 6 febbraio 2007, n. 2566).Tale è l'odierna situazione, nella quale l'attore lamentata danni al proprio immobile derivanti dal cedimento della strada di proprietà della convenuta.»
Sintesi: La controversia avente ad oggetto la titolarità di un terreno che pacificamente faceva un tempo parte dell'alveo di un fiume, ma che risulta abbandonato da molti anni, non ponendo alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente, appartiene alla competenza per materia del Tribunale ordinario e non a quella del Tribunale delle acque pubbliche.
Estratto: «La sentenza impugnata, premesso come dato pacifico che la particella per cui è causa non era più bene demaniale al momento della proposizione delle domande attrici essendo classificata bene patrimoniale della Provincia di Bolzano, ha escluso la competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche ai sensi del R.D. 11 dicembre 1973, n. 1775, art. 140, lett. b).Tale convincimento è pienamente condivisibile, posto che la controversia avente ad oggetto la titolarità di un terreno che pacificamente faceva un tempo parte dell'alveo di un fiume, ma che risulta abbandonato da molti anni, non ponendo alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell'alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente, appartiene alla competenza per materia del Tribunale ordinario e non a quella del Tribunale delle acque pubbliche (Cass. 10-11-1994 n. 9376; Cass. Ord. 23-8-2006 n. 18333).»
Sintesi: Il Tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce un organo specializzato dell’Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 102 Cost., in quanto, pur conoscendo di controversie particolari, dipende pur sempre in via funzionale dal Consiglio superiore della Magistratura.
Estratto: «Come è parimenti noto, la natura giuridica di tali organi giurisdizionali è differente, poiché il Tribunale regionale delle acque pubbliche costituisce un organo specializzato dell’Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 102 Cost., in quanto, pur conoscendo di controversie particolari, dipende pur sempre in via funzionale dal Consiglio superiore della Magistratura; il Tribunale superiore delle acque è invece un giudice amministrativo speciale, non dipendente da detto Consiglio superiore e mantenuto in esistenza ai sensi della VI disposizione finale della Costituzione stessa, come si ricava anche dal terzo comma del citato art. 143, che chiama a farne parte magistrati del Consiglio di Stato: per la distinzione, si veda, fra le molte, Cass. civ. S.U. 30 luglio 2007 n°16798.»
Sintesi: Appartengono alla giurisdizione del Tribunale regionale per le acque pubbliche tutte le controversie sull'esistenza e sull'entità dei canoni delle concessioni di utenza di risorse idriche, nelle quali sia in contestazione il diritto soggettivo del concessionario alla corretta applicazione delle disposizioni regolanti l'indicato canone in base a elementi oggettivi e certi, secondo parametri e criteri tecnici vincolanti per l'amministrazione.
Estratto: «secondo costante giurisprudenza, in primo luogo della Corte di cassazione, le controversie in materia di canoni per la concessione di beni del demanio idrico, di cui fa parte come è ovvio anche il demanio lacuale per cui è causa, rientrano appunto fra quelle in materia di acque pubbliche...
[...omissis...]
Sintesi: L'illegittimità degli atti amministrativi che sono presupposto della determinazione dei canoni può essere fatta valere, nelle controversie sui diritti soggettivi che si assumano lesi da atti o provvedimenti consequenziali, sollecitandone la disapplicazione da parte del giudice ordinario specializzato, cioè del Tribunale regionale acque pubbliche.
Estratto: «secondo costante giurisprudenza, in primo luogo della Corte di cassazione, le controversie in materia di canoni per la concessione di beni del demanio idrico, di cui fa parte come è ovvio anche il demanio lacuale per cui è causa, rientrano appunto fra quelle in materia di acque pubbliche...
[...
omissis: vedi sopra...]
Sintesi: Qualora davanti al tribunale ordinario si controverta, tra privato e p.a., della natura pubblica di un terreno, che si contesti faccia parte del demanio lacustre, la relativa domanda rientra nella specifica competenza per materia del tribunale regionale delle acque pubbliche e ad esso va devoluta l'intera causa nella quale vengono in rilievo tali limiti, con la conseguenza che non può disporsi la sospensione del giudizio pendente davanti al tribunale ordinario in attesa della definizione, davanti al tribunale delle acque, della sola questione pregiudiziale relativa ai limiti del demanio lacustre.
Estratto: «5. La competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche trova,pertanto, conforto in una serie di precedenti specifici di questa Corte secondo i quali: a) qualora davanti al tribunale ordinario si controverta, tra privato e p.a., della natura pubblica di un terreno, che si contesti faccia parte del demanio lacustre, la relativa domanda, pur se la questione sia proposta incidenter tantum, in via di azione o di eccezione (Cass. 3379/1995; 9376/1994), introduce una controversia riguardante natura,estensione e limiti di detto demanio e/o dei terreni contestati, e rientra quindi nella specifica competenza per materia del tribunale regionale delle acque pubbliche - ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. b, cui è devoluta la cognizione in ordine alle "controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde"; b) in tal caso al Tribunale suddetto va devoluta l'intera causa nella quale vengono in rilievo tali limiti, con la conseguenza che non può disporsi la sospensione del giudizio pendente davanti al tribunale ordinario in attesa della definizione, davanti al tribunale delle acque, della sola questione pregiudiziale relativa ai limiti del demanio lacustre (Cass. 11348/2003, 4504/1998; sez. un. 9504/1997, nonché 2852/1997).»
Sintesi: Sussiste sempre la competenza del tribunale regionale delle acque allorché il danno deriva dal modo di essere dell'opera idraulica o per come è stata costruita o per come è stata mantenuta o non mantenuta, per effetto di comportamento omissivo ed inerte della P.A..
Sintesi: In caso di danno da rottura dii opera idraulica la presenza della colpa (e cioè della violazione delle regole di prudenza e diligenza come sostenuto dalla sentenza impugnata nonché dalle decisioni di legittimità di riferimento) non può costituire un criterio di riparto della competenza tra A.G.O. e T.R.A.P..
Estratto: «che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, per cui sussiste sempre la competenza del tribunale regionale delle acque allorché il danno deriva dal modo di essere dell'opera idraulica o per come è stata costruita o per come è stata mantenuta (e quindi anche non mantenuta, per effetto di comportamento omissivo ed inerte della p.a.), contrariamente a quanto sostenuto dalla giurisprudenza citata dalla sentenza impugnata (Cass. 11 gennaio 2007, n. 368; Cass. 21 febbraio 2 006, n. 3 755, ed altre precedenti);che la presenza della colpa (e cioè della violazione delle regole di prudenza e diligenza come sostenuto dalla sentenza impugnata nonché dalle decisioni di legittimità di riferimento) non può costituire un criterio di riparto della competenza, poiché, versandosi in tema di risarcimento del danno, questo non può che essere colpevole (salvo che non si adducano ipotesi di responsabilità oggettiva, nel qual caso si prescinde da valutazioni sulla prudenza e diligenza);che va dichiarata la competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche di Roma;»
Sintesi: Sono di competenza del T.R.A.P. le opposizioni all'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. 639/2010 e su tutte le controversie relative all'accertamento di canoni o indennità per uso di beni del demanio idrico in concessione o a derivazioni d'acque.
Estratto: «Deve quindi negarsi sussista una qualsiasi decisione anche nel merito nella sentenza oggetto dell'istanza di regolamento. Del tutto irrilevante è nel caso la circostanza dedotta con il regolamento che il M. avrebbe in sostanza censurato solo la inutilizzabilità nella fattispecie della ingiunzione fiscale come strumento di riscossione, per il carattere non certo, liquido ed esigibile dei crediti oggetto di causa e non la loro natura; è palese l'intrinseca contraddittorietà di questa deduzione che comunque comporta un'indagine sulla natura dei canoni di derivazione o concessione di acque e beni del demanio lacuale, riservata in ogni caso al giudice specializzato.Sia sull'opposizione che sulla riconvenzionale del Consorzio non può che applicarsi l'art. 140, lett. d del T.U. Acque, per il quale spettano alla cognizione dei tribunale delle acque pubbliche tutte le controversie in materia di derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e di beni a queste accessori, oltre che quelle di cui al punto a, relative alla demanialità delle acque e dei beni appartenenti ai vari demani idrici. In tale contesto devono applicarsi i principi enunciati da questa Corte e richiamati anche nella sentenza impugnata, per i quali si è affermata espressamente la competenza del tribunale specializzato sulle opposizioni alla ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 (così Cass. 26 maggio 2005 n. 11200) e su tutte le controversie relative all'accertamento di canoni o indennità per uso di beni del demanio idrico in concessione o a derivazioni d'acque, S.U. 4 febbraio 2009 n. 2632). Opina il relatore la opportunità che il presidente fissi l'adunanza per la decisione della presente istanza di regolamento manifestamente infondata, potendo il ricorso essere deciso ai sensi dell'art. 375, nn. 4 e 5". 2. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.»
Sintesi: Ai sensi della norma indicata, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice, in sede ordinaria, le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque.
Sintesi: Allorchè all'origine del danno oggetto della domanda risarcitoria venga prospettata la scarsa manutenzione del pozzetto e della condotta idrica e la mancata realizzazione dei lavori a regola d'arte, la natura dell'attività di manutenzione delle condotte idriche pubbliche non esclude la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, anche se il comportamento è qualificabile come tenuto in violazione della comune prudenza e diligenza, atteso che anche tali comportamenti, commissivi od omissivi, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della p.a. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.
Estratto: «Ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140 "Appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche:a) le controversie intorno alla demanialità delle acque;b) le controversie circa i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde:c) le controversie, aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica:d) le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46 in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque.Per quanto riguarda la determinazione peritale dell'indennità prima dell'emissione del decreto della espropriazione resta fermo il disposto dell'art. 33 della presente Legge;e) le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 2, T.U. modificato con la L. 13 luglio 1911, n. 774, art. 22".Ai sensi della norma indicata, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice, in sede ordinaria, le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque.E ciò perché la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche, o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.Pertanto, quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche; con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio (S.U. 20.1.2006 n. 1066). Ne deriva che allorché all'origine del danno oggetto della domanda risarcitoria venga prospettata la scarsa manutenzione del pozzetto e della condotta idrica e la mancata realizzazione dei lavori a regola d'arte, la natura dell'attività di manutenzione delle condotte idriche pubbliche non esclude la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, anche se il comportamento è qualificabile come tenuto in violazione della comune prudenza e diligenza, atteso che anche tali comportamenti, commissivi od omissivi, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della p.a. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche.Nella specie, il risarcimento dei danni causati è chiesto per il difetto di manutenzione dell'opera idrica e del pozzetto e la mancata realizzazione di lavori a regola d'arte, riferibili agli stessi.Il danno, quindi, deriva dal modo di essere dell'opera idraulica o per come è stata costruita o per come è stata mantenuta ( e quindi anche non mantenuta, per effetto di comportamento omissivo ed inerte della p.a.). La presenza della colpa - e cioè della violazione delle regole di prudenza e diligenza - non può costituire un criterio di riparto della competenza, poiché, versandosi in tema di risarcimento del danno, questo non può che essere colpevole (salvo che non si adducano ipotesi di responsabilità oggettiva; nel qual caso si prescinde da valutazioni sulla prudenza e diligenza).Conclusivamente, va dichiarata la competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche di Napoli competente per il distretto di Catanzaro.»
Sintesi: Quando, sia pure per una controversia vertente soltanto tra privati, venga dedotta o eccepita la demanialità idrica dell'immobile che forma oggetto di controversia tra le parti, il G.O. deve sospendere il giudizio e rimettere la questione pregiudiziale di demanialità al giudice inderogabilmente competente per materia, ossia al T.R.A.P., ancorché il difetto di demanialità appaia evidente dagli atti, né siavi esplicita istanza di pronunzia con autorità di cosa giudicata.
Sintesi: La questione di riparto di competenza tra giudice ordinario e T.R.A.P., essendo rilevabile d'ufficio, può essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, sempre, però, che essa sia fondata su elementi di fatto già acquisiti agli atti, e non comporti la necessità dell'accertamento e della salutazione di fatti nuovi e diversi.
Estratto: «In virtù della specifica eccezione sollevate dai convenuti per paralizzare la pretesa dell'attrice l'attività istruttoria svolta in primo grado ha avuto ad oggetto anche l'indagine relativa all'appartenenza o meno al Demanio delle aree golenali (vedi a pag. 8 della prima relazione del Ctu).La Corte di Cassazione nell'esaminare il riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato (art. 140 R.D. n. 1775/1933) ha ripetutamente affermato che: "Quando, sia pure per una controversia vertente soltanto tra privati, venga dedotta o eccepita la demanialità idrica dell'immobile che forma oggetto di controversia tra le parti, il giudice ordinariamente costituito deve rimettere la questione pregiudiziale di demanialità al tribunale regionale delle acque, ancorché il difetto di demanialità appaia evidente dagli atti, né siavi esplicita istanza di pronunzia con autorità di cosa giudicata.La detta questione, essendo rilevabile d'ufficio, può essere sollevata per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, sempre, però, che essa sia fondata su elementi di fatto già acquisiti agli atti, e non comporti la necessità dell'accertamento e della salutazione di fatti nuovi e diversi." (Cass. 2 febbraio 2000 n. 1141);"Quando davanti al giudice ordinano si controverta della proprietà di un terreno che si contesti abbia in passato costituito l'alveo di un corso d'acqua e insorga la necessità di accertare pregiudizialmente l'appartenenza del suddetto bene al demanio idrico, sia pure con riferimento al passato, la decisione sulla questione spetta al Tribunale delle acque pubbliche, cui deve essere rimessa la causa pregiudiziale, previa sospensione di quella pregiudicata, atteso che l'inderogabile competenza per materia del suddetto tribunale si giustifica in relazione al carattere eminentemente tecnico delle questioni e sussiste anche quando queste siano proposte "incidenter tantum" in via di azione o di eccezione." (Cass. 3 aprile 1999, n. 3272).Anche il presente giudizio (così come quelli con riferimento ai quali la Cassazione ha elaborato le massime sopra trascritte) è iniziato prima del maggio 1995 e, di conseguenza, allo stesso non si applicano le modifiche al codice di rito introdotte dalla l. n 353/1990. Ne consegue che il motivo d'appello è tempestivo, sebbene l'eccezione di incompetenza per materia non sia stata ritualmente formulata durante il giudizio di primo grado: "La domanda proposta dal proprietario di un immobile contro un consorzio di bonifica, al fine di ottenerne la condanna alla esecuzione di opere idrauliche, per impedire allagamenti derivanti da irregolare distribuzione di acque pubbliche, nonché al risarcimento dei relativi danni, è sottratta alla Competenza del giudice in Sede ordinaria, ed è devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 del R.D. 11 dicembre 1933 n 1775, perché coinvolge necessariamente indagini e valutazioni sugli interessi pubblici inerenti al regime delle acque demaniali e sul comportamento dell'amministrazione. Detta incompetenza, in quanto funzionale ed inderogabile, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sul punto si sia formato il giudicato per effetto della mancata impugnazione di una esplicita statuizione sulla Competenza, ovvero di una sentenza di merito che presupponga la Competenza del giudice che l'ha pronunciata." Cass. 27 ottobre 1977, n. 4616 e vedi anche la già citata Cass. 1141/2000).Tocca quindi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche conoscere della domanda di rivendicazione spiegata dalla Fondazione contro il Ministero e della eccezione di demanialità dei terreni sollevata dal Ministero e dal Fe..È opportuno aggiungere, attese le deduzioni degli appellanti, che il caso in esame esula dalla competenza di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: "l'art. 2 del tu. 25 luglio 1904 n. 523, che attribuisce alla pubblica amministrazione una vasta competenza in materia di buon regime delle acque, non incide sul riparto delle giurisdizioni così come fissato dagli artt. 140 e 143 del tu. 11 dicembre 1933 n. 1775, dovendosi distinguere, pur nell'ambito di tale competenza, tra una posizione di imperio dell'amministrazione - che si esplica nell'emanazione di provvedimenti amministrativi - e posizioni di natura diversa, cui sono ricollegabili atti, come quelli di identificazione e determinazione del rapporto tra demanio idrico e beni di natura diversa, per i quali è da escludere l'esistenza di una potestà del tipo suindicato e che sono, pertanto, irriducibili a provvedimenti. Da ciò consegue che il riferimento al menzionato art. 2 del tu. 523 del 1904, espresso dall'art. 143 lett. b) del tu. n. 1775 del 1933, non può essere interpretato come estensione della giurisdizione di legittimità del tribunale superiore delle acque pubbliche a tutti gli atti dell'amministrazione emessi sul presupposto della norma in questione, restando, in ogni caso, devoluti alla cognizione dei tribunali regionali delle acque (art. 140 lett. a) del tu. n. 1775 del 1933) quelli concernenti l'accertamento della demanialità idrica in una determinata zona" (tribunale superiore delle acque pubbliche, 11 novembre 1983, n. 29).La decisione del giudice specializzato è pregiudiziale rispetto alla decisione sulla domanda di rilascio per occupazione abusiva proposta dalla Fondazione contro il Fe. e sulla domanda da quest'ultimo proposta ai sensi dell'art. 1150 c.c. (domande che non possono essere conosciute dal Tribunale delle acque). Il presente processo va quindi sospeso in attesa della decisione definitiva sulle domande rimesse alla cognizione del giudice specializzato.»
Sintesi: Rientrano nella competenza del T.R.A.P. soltanto le controversie che coinvolgono questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confronti dell'amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Rientrano invece nella competenza del G.O. le controversie tra privati che - pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza a favore di una o entrambe le parti contendenti di una concessione di acqua pubblica - non investano la legittimità o la portata di quest'ultima e non tocchino, quindi, l'interesse della P.A., ma riflettano esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonché gli obblighi reciproci che ne derivano, di modo che non sia necessaria un'indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti e di stabilire se essa abbia o meno l'attitudine a incidere, modificandoli, sui rapporti preesistenti tra le parti.
Sintesi: È esclusa dalla giurisdizione del T.R.A.P. la controversia relativa alla spettanza di somme di denaro per l'utilizzazione da parte dei soggetti convenuti in giudizio, di volumi d'acqua superiori a quelli previsti nel contratto stipulato con l'attore, titolare della concessione per lo sfruttamento di acque pubbliche.
Estratto: «Fondatamente l'istante deduce che la competenza a decidere la causa spetta al giudice ordinario.In punto di fatto - verificabile ex officio da questa Corte cui nella specifica materia compete un sindacato di merito sulle acquisite risultanze processuali - oggetto della controversia è l'accertamento del diritto di credito per l'utilizzazione da parte del Comune - o, per esso, dell'Azienda Acquedotto - durante l'arco di tempo specificato in seno alle distinte citazioni di volumi d'acqua di Casalotto, in base all'art. 6 del contratto stipulato in notar Musumeci il 29 dicembre 1970. Come noto, ai fini della discriminazione tra la competenza dell'autorità giudiziaria pertinenza, secondo l'assunto attoreo, della s.p.a. Acque di in sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche occorre aver riguardo all'oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del giudice specializzato solo quando involge questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confronti dell'amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque. Rientrano invece nella competenza degli organi ordinari dell'autorità giudiziaria le controversie tra privati che - pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza a favore di una o entrambe le parti contendenti di una concessione di acqua pubblica - non investano la legittimità o la portata di quest'ultima e non tocchino, quindi, l'interesse della pubblica amministrazione, ma riflettano esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonché gli obblighi reciproci che ne derivano, di modo che non sia necessaria un'indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti e di stabilire se essa abbia o meno l'attitudine a incidere, modificandoli, sui rapporti preesistenti tra le parti (Cass. nn. 8291/1994, 14906/2000, 16967/2005).Alla luce dei criteri evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità, deve perciò escludersi la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche in ordine a controversie quale quella di specie, dacchè la questione della spettanza di somme di denaro per l'utilizzazione, da parte dei convenuti, di volumi d'acqua asseritamente di pertinenza della società attrice in base a clausola negoziale non tocca alcun interesse della pubblica amministrazione, ma si fonda, esclusivamente, su un dedotto inadempimento contrattuale, attinendo per tale via a modalità di esercizio dei diritti di uso delle acque.»
Sintesi: Non sussiste la competenza funzionale del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche sulla controversia relativa all'accertamento dell'acquisto in capo al privato per alluvione della proprietà di aree appartenenti al demanio idrico, quando non siano controversi i limiti dell'alveo.
Estratto: «Sotto il primo profilo, prive di pregio sono le eccezioni preliminari/pregiudiziali formalizzate dai convenuti nell'unica comparsa (quella di costituzione) versata in atti.Contrariamente da quanto sostenuto dall'Avvocatura, l'A.G.O. ai fini dell'accertamento dell'acquisto della proprietà dei terreni in questione non è affatto vincolato...
[...omissis...]
Sintesi: Il provvedimento amministrativo di diniego del rinnovo della concessione demaniale idraulica, ove emesso a tutela del regime idraulico del corso d'acqua pubbilca interessato, costituisce determinazione della P.A. che per il suo contenuto incide direttamente sul regime delle acque del bacino idrico, e ciò radica l’ipotesi di cui all’art. 143 comma 1 lettera a del R.D. 11/1271933 n.1775 per cui la materia rientra nella giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche.
Estratto: «Tutto ciò premesso, il ricorso, come fondatamente eccepito dalla difesa di parte resistente, si appalesa inammissibile per difetto di giurisdizioneInvero il provvedimento che intima alla ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi nonché il presupposto atto di diniego di rinnovo di concessione risultano emessi a tutela del regime idraulico del corso d’acqua pubblica costituito dal Torrente Verde, se è vero che il rinnovo di concessione denegato dalla Provincia attiene espressamente ai profili idraulici e il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi qui impugnato risulta assunto sull’espresso rilievo che “ non sussistono più i presupposti idraulici”.Si è in presenza quindi di determinazioni della P.A. che per il loro inequivoco contenuto incidono in modo diretto sul regime delle acque del bacino idrico in questione e ciò radica l’ipotesi di cui all’art.143 comma 1 lettera a del R.D. 11/1271933 n.1775 per cui la materia rientra nella giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche ( cfr Cons Stato Sezione V 5/4/2004 n.2146; Cass. Civile SS.UU.29/9/2003 n.14489; TSAP 14/4/2003 n.52; questa Sezione 19/3707 n.417; idem 15/5/2007 n.743).Va, dunque , declinata in relazione alla controversia qui instaurata la giurisdizione di questo giudice adito, in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche.»