Criteri di riparto della giurisdizione in materia di servizi pubblici locali: il servizio idrico integrato

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Sintesi: In materia di servizi pubblici, restano oltre il limite esterno della giurisdizione amministrativa soltanto le questioni puramente patrimoniali di diritto soggettivo che rientrano nella giurisdizione del G.O. Per converso, rientrano nel limite interno tutte le questioni che riguardano la regolazione e la gestione del rapporto concessorio le quali, implicando l'esercizio di potestà autoritative e di facoltà privatistiche intimamente connesse, non consentono una chiara distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi e per questo sono rimesse in modo unitario alla giurisdizione esclusiva del G.A..


Estratto: «In via preliminare, occorre esaminare la questione di giurisdizione sottoposta a questo Tribunale dalle parti. Eccepisce il comune di S. il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul presupposto che trattasi di questione vertente esclusivamente su diritti soggettivi patrimoniali e inerente la fase esecutiva del contratto, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. Ritiene il Collegio che la questione in esame rientri, invece, nella propria giurisdizione esclusiva sulla base delle seguenti argomentazioni. Oggetto del ricorso in esame è la delibera n.42 del 26 settembre 2011 di decadenza della convenzione di concessione del servizio idrico integrato del territorio comunale e/o risoluzione per grave inadempimento della concessionaria (oltre ad atti connessi) della cui legittimità in questa sede si discute. Trattasi dell'esercizio di un potere unilaterale e autoritativo di risoluzione del rapporto riconosciuto alla pubblica amministrazione fin dalla L. 2248/1865 che, all'art. 340 stabiliva che “L'Amministrazione è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravvenga agli obblighi e alle condizioni stipulate”. L’art. 5 L. 1034/1971, del resto, stabiliva che “Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici…Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”. Questa disposizione è stata poi trasfusa nell'art. 133 comma 1 lett. c) del c.p.a. secondo cui , rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…”. Tradizionalmente, peraltro, restano oltre il limite esterno della giurisdizione amministrativa soltanto le questioni puramente patrimoniali di diritto soggettivo che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Nel limite interno sono collocate tutte le questioni che riguardano la regolazione e la gestione del rapporto concessorio le quali, implicando l'esercizio di potestà autoritative e di facoltà privatistiche intimamente connesse, non consentono una chiara distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi e per questo sono rimesse in modo unitario alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass. Sez. Unite Ord., 17-07-2008, n. 19598). La scelta del legislatore di attribuire ad una giurisdizione intere materie, come avviene nello specifico per la materia delle concessioni di servizi affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, comporta che il criterio di scelta della giurisdizione, in deroga a quello generale inerente alla posizione soggettiva (diritto soggettivo/interesse legittimo), si fonda soltanto sulla materia, la quale per ragioni di unitarietà viene complessivamente rimessa alla giurisdizione appunto esclusiva del G.A., a prescindere dalle posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo in rilievo (Cfr. Cass. SSUU 8511/2009). Anche il Consiglio Stato sez. V, 30 settembre 2010, n. 7214 ha stabilito che “Ai sensi dell'art. 33, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo, modificato dall'art. 7, l. 21 luglio 2000 n. 205 e risultante dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004, i giudizi aventi ad oggetto le vicende di un rapporto di concessione di pubblico servizio, compresa la decadenza , non estesi a indennità, canoni ed altri corrispettivi, rientrano nella giurisdizione del g.a”.Naturalmente la valutazione che il giudice amministrativo è principalmente chiamato ad effettuare consiste -non trattandosi di materia rimessa alla giurisdizione di merito- nella verifica della legittimità , alla luce delle censure sollevate, del provvedimento di decadenza adottato secondo i parametri dei vizi propri degli atti amministrativi. La valutazione in termini civilistici dell’eventuale rilevanza, ai fini della risoluzione del contratto, dell'inadempimento che ha determinato il provvedimento di decadenza viene comunque in evidenza sempreché ciò si traduca nella violazione dei principi di diritto che attengono all'esercizio della discrezionalità amministrativa. Così chiarito il campo processuale entro cui verrà svolta la disamina delle censure sollevate, può procedersi all'esame delle stesse.»

Sintesi: Il criterio di riparto della giurisdizione in materia di servizi pubblici locali va individuato nelle pretese, contrattuali o meno, fatte valere dalla parte: se, infatti, lo scontro fra le parti si svolge interamente ed esclusivamente sul terreno contrattuale vi è la giurisdizione del G.O.; se, viceversa, si discute dell’affidamento di un servizio pubblico e delle caratteristiche della società affidataria che hanno legittimato l’affidamento diretto si è nell’ambito della giurisdizione del G.A..

Sintesi: La controversia relativa al criterio da adottare per la determinazione dell'indennizzo che la P.A. deve corrispondere al gestore del servizio idrico integrato al momento della scadenza del termine di cui all'art. 113, co. 15-bis, del D. Lgs. 267/2000 appartiene alla giurisdizione del G.A..

Estratto: «I. Deve, invece, essere trattata la questione sollevata di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.L’eccezione è infondata.Il criterio di riparto della giurisdizione in materia di servizi pubblici locali va individuato nelle pretese, contrattuali o meno, fatte valere dalla parte: se, infatti, lo scontro fra le parti si svolge interamente ed esclusivamente sul terreno contrattuale vi è la giurisdizione del Giudice Ordinario; se, viceversa, si discute dell’affidamento di un servizio pubblico e delle caratteristiche della società affidataria (se in house o meno) che hanno legittimato l’affidamento diretto si è nell’ambito della sfera valutativo-discrezionale dell’amministrazione riguardo alle modalità di perseguimento dell’interesse pubblico, ambito che trascende il rapporto contrattuale.E’ pur vero che una parte della controversia attiene, nel caso specifico, al criterio per la determinazione dell’indennizzo, che potrebbe prima facie apparire come questione eminentemente di interpretazione delle clausole contrattuali e, tuttavia, poiché, si tratta di determinazione discrezionale del criterio in base al quale liquidare l’indennizzo sulla base delle differenziate discipline ritenute applicabili dalle parti, appare chiaro che vi è esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale dell’ATO, per cui la giurisdizione, anche sotto questo profilo, è stata correttamente individuata da parte della ricorrente.»

Sintesi: La controversia concernente le modalità di finanziamento degli interventi prioritari di costruzione, adeguamento e funzionalizzazione delle reti fognarie dei Comuni ricadenti in un determinato bacino idrografico rientrano nella giurisdizione del G.A..

Estratto: «È contestato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sotto il duplice (ed intrinsecamente contraddittorio) profilo che le questioni patrimoniali come quelle in esame spetterebbero per loro natura al Giudice Ordinario e comunque la materia della controversia atterrebbe a diritti soggettivi afferenti, latu sensu, alla realizzazione di opere idrauliche, con conseguente giurisdizione del Tribunale Superiore della Acque Pubbliche.Entrambe le osservazioni non risultano pertinenti al caso in esame, onde l’eccezione di difetto di giurisdizione non merita apprezzamento.Basta sul primo punto confermare quanto statuito in sede monitoria, nella quale la giurisdizione amministrativa è stata correttamente radicata in virtù dell’art. 11 ed art. 15 l. 241 del 1990 ed art. 133, comma 2, d. l.vo n. 104 del 2010 trattandosi di controversia vertente fra PP.AA. e tra queste e concessionario di pubblico servizio avente ad oggetto l’esecuzione di un accordo, trasfuso in OPCM, con il quale i soggetti pubblici intervenuti, tra cui la Gori, organismo di diritto pubblico, hanno regolato l’esercizio di funzioni ed azioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune (Cass., sez. un. ord. n. 15893 del 13.7.2006; Cons. Stato, sez. quarta, sentenza n. 7057 del 12.11.2009).Con la condivisibile precisazione che, non venendo in evidenza comportamenti della P.A. e, in connessione, mere pretese patrimoniali ad essi legati, separabili all’interno dell’unicum devoluto alla giurisdizione esclusiva di questo Giudice dall’art. 133, comma 1, lettera a, punto 2), cod. proc. amm., le considerazioni svolte dall’opponente sui principi stabiliti dalla Corte Costituzionale in tema di riparto di giurisdizione non scalfiscono la piana conclusione del giudice di prime cure.Sotto l’altro profilo, per la prima volta all’attenzione del Tribunale, ai sensi dell'art. 140, lett. e) r.d. 1775/1933, la ripartizione della competenza fra il Giudice Amministrativo (in sede di giurisdizione esclusiva) ed il Tribunale regionale delle acque pubbliche deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza di questi ultimi le domande in relazione alle quali il petitum sia riconducibile alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del Giudice Amministrativa, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque (Cassazione civile, sez. III, 15 aprile 2011, n. 87229).La competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti che implicano apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della p.a. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Pertanto, poiché si fa questione in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi prioritari di costruzione, adeguamento e funzionalizzazione delle reti fognarie dei Comuni ricadenti nel bacino idrografico del fiume Sarno, la controversia non implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della p.a. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la mera domanda di pagamento delle somme dovute dagli opponenti rimane devoluta alla cognizione del Tribunale Amministrativo.Quanto al regime della competenza, lo speciale (ed eccezionale) criterio disciplinato dagli artt. 14, 135, comma 1, lettera e) e 133, comma 1, lettera p) del Codice del processo amministrativo, limita la competenza funzionale inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede in Roma, ai soli “provvedimenti” commissariali.Si impone, dunque, una esegesi restrittiva in ordine all’applicazione di tale derogatorio regime della competenza (cfr., C.d.S., sezione V, ord. 26 gennaio 2011, n. 586).In questa prospettiva la determinazione del sistema di reperimento delle risorse economiche destinate alle azioni di esecuzione delle reti fognarie ricadenti nel bacino idrografico del fiume Sarno non attiene alla gestione commissariale in senso stretto ma costituisce attività, di carattere finanziario, meramente preparatoria e strumentale rispetto ad essa, attività come tale autonomamente disciplinata secondo i criteri generali stabiliti dall’articolo 13 del codice del processo amministrativo (cfr. Tar Napoli, I, n. 1659 del 2011).»

Sintesi: I servizi inerenti l’approvvigionamento, la depurazione e la distribuzione dell’acqua rientrano indubbiamente tra quelli di pubblica utilità e pertanto le relative controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. c), cod. proc. amm..

Estratto: «1.- Non sussiste il dedotto difetto di giurisdizione.La presente controversia è stata promossa nel vigore del testo dell'art. 33 del DLgs n. 80/1998 come reintrodotto dalla legge n. 205/2000 e dopo la riscrittura ad opera di Corte cost. 6 luglio 2004 n. 204.Nelle more del giudizio, peraltro, è entrato in vigore (il 16 settembre 2010) il codice del processo amministrativo (DLgs n. 104/2010), il cui art. 133, I comma, lett. c) riproduce la disciplina della giurisdizione del GA sui pubblici servizi come riscritta dalla citata pronuncia della Corte costituzionale.Orbene, anche a seguito del ridimensionamento operato dalla Corte costituzionale in relazione alla giurisdizione del giudice amministrativo sui servizi pubblici, si deve ritenere che la presente controversia sia ad esso attribuita.La giurisdizione del giudice amministrativo, infatti, abbraccia “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi…., nonché afferenti” ai servizi di pubblica utilità.I servizi inerenti l’approvvigionamento, la depurazione e la distribuzione dell’acqua rientrano indubbiamente tra quelli di pubblica utilità.»

Sintesi: La giurisdizione sulla controversia attinente alla legittimità di un provvedimento che dispone il recupero di somme che si asserisce essere state illegittimamente versate al gestore del servizio idrico integrato in adempimento di una transazione appartiene alla giurisdizione del G.A..

Estratto: «2. L’Amministrazione resistente, nella sua memoria difensiva, ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi, alla luce della posizione sostanzialmente dedotta in giudizio, di questione attinente all’esecuzione di un contratto, ossia l’accordo transattivo stipulato tra l’ATO n. 3 e Publiacqua.La tesi non può essere seguita.In primo luogo si osserva che appare indubitabile la natura amministrativa dell’atto in questione, sia perché promanante da una pubblica amministrazione, sia perché costituente esercizio di un potere di natura amministrativa a quest’ultima espressamente conferito dalla legge.D’altro canto, alla forma provvedimentale dell'atto corrisponde l'esercizio sostanziale di un potere autoritativo, configurandosi come interesse legittimo la posizione attivata dalla parte ricorrente, e non rilevando, al fine di cui trattasi, l’effetto indiretto sul contenuto della transazione oggetto dei rilievi del COVIRI per produrre i quali sarà evidentemente necessaria l’adozione di ulteriori atti da parte dell’AATO 3, destinataria del provvedimento impugnato.Si tratta, in altre parole, di una atto estraneo alla sfera del diritto privato, in quanto espressione di un potere autoritativo di valutazione il cui esercizio è conferito all’Amministrazione intimata dall’art. 161 del d.lgs. n. 152/2006, a prescindere dal merito delle questioni relative alla sua legittimità proposte con il ricorso, la cui cognizione appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. civ., sez. un., 29 agosto 2008, n. 21289).»

Sintesi: Il G.A. ha giurisdizione esclusiva nelle controversie in materia di servizio idrico integrato, in quanto l'art. 33 d. lgs. 80/1998 non contiene alcun riferimento alla giurisdizione del T.S.A.P., a differenza del successivo art. 34.

Estratto: «1. In via preliminare va affrontata d’ufficio la questione in ordine alla sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale amministrativo sulla presente controversia.1.1. Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a, del R.D. n. 1175 del 1933 “appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche (…) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”. Secondo una parte della giurisprudenza, la giurisdizione di legittimità del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussisterebbe anche quando si faccia riferimento all’organizzazione del servizio idrico attraverso la revoca della “adesione al Consorzio di ambito territoriale ottimale (…), che aveva già scelto una forma societaria per la gestione del servizio” con il contestuale affidamento della medesima “gestione ad altra società controllata da esso ente” (Cass. civ., SS.UU., ord. 15 maggio 2008, n. 12165; nello stesso senso, T.S.A.P., 4 settembre 2007, n. 145). Ciò sulla scorta del fatto che tutti i “provvedimenti di organizzazione e di gestione del servizio idrico integrato (…) hanno incidenza diretta sul regime delle acque e sul loro utilizzo” (Cass. civ., SS.UU., ord. 15 maggio 2008, n. 12165, cit.).1.2. In realtà, a giudizio di questo giudice, appare maggiormente in linea con il dettato normativo, in precedenza richiamato, quella interpretazione giurisprudenziale che ritiene sussistere la giurisdizione del T.S.A.P. soltanto nei casi in cui “i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (…), mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche” (Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2003, n. 7614). Nel caso oggetto della presente controversia si controverte sulla possibilità di ricomprendere tra le infrastrutture del soggetto gestore del servizio idrico a livello provinciale anche un impianto di trattamento rifiuti: il regime proprietario del predetto impianto non sembra possa influire direttamente sul regime delle acque pubbliche, trattandosi piuttosto di una relazione indiretta, visto che si fa riferimento principalmente alle modalità di organizzazione del servizio idrico (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2003, n. 7614; in senso contrario, Cass. civ., SS.UU., ord. 15 maggio 2008, n. 12165; altresì T.S.A.P., 4 settembre 2007, n. 145).1.3. Inoltre, l’art. 7, comma 1, della legge n. 205 del 2000, che ha modificato l’art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie in materia di pubblici servizi, nell’ambito del quali va sicuramente ricompresso il servizio idrico integrato (così, Consiglio di Stato, V, 21 novembre 2003, n. 7614; similmente anche T.A.R. Puglia, Lecce, III, 3 settembre 2009 n. 2036; in senso contrario, T.S.A.P., 4 settembre 2007, n. 145). Siffatta lettura sembra altresì confermata dalla stessa norma che non contiene alcun riferimento alla giurisdizione del T.S.A.P., diversamente dall’art. 34 successivo che espressamente, al comma 3, afferma, salvaguardandola, che “nulla è innovato in ordine (…) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque” (in senso contrario, ma con affermazione apodittica, T.S.A.P., 4 settembre 2007, n. 145).»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del GA sul provvedimento con cui il comune, prendendo atto dell'impossibilità dell'affidatario di continuare a gestire il servizio idrico, autorizza a subentrare nella gestione del servizio una società di capitali interamente partecipata.

Estratto: «l’eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata.Ed invero, ciò che lamenta la ricorrente (volendo individuare il petitum sostanziale della controversia in esame) è la scelta del Comune di Cerveteri (socio unico della Multiservizi Caerite s.p.a.) con cui, pur limitandosi a prendere atto di una situazione di fatto che non avrebbe consentito alla Ambiente Caerite soc. cons a r.l. di continuare a gestire il servizio di che trattasi, ha autorizzato il subentro nella gestione del S.I.I. (servizio idrico integrato) di Multiservizi Caerite s.p.a..Ora, tale scelta va assimilata alle ipotesi di affidamento diretto (in house) e costituisce, pertanto, esercizio di un potere discrezionale la cui legittimità è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo.»

Sintesi: A seguito della sentenza 204/2004 della Corte Cost. il criterio di verifica della sussistenza della giurisdizione esclusiva del G.A. è il fatto che nella controversia la pubblica amministrazione abbia veste di autorità ovvero, in altre parole, che il giudizio verta sull'esercizio da parte dell'amministrazione del potere di cui è attributaria e, dunque, sullo svolgimento della pubblica funzione.

Sintesi: Non sussiste giurisdizione del G.A. sulla controversia in cui un Comune agisce per ottenere dal Consorzio che gestisce il servizio idrico integrato il pagamento ex art. 15 legge 36/1994 delle somme relative alle acque reflue.

Estratto: «4) In via preliminare il Collegio rileva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.5) Osserva che con sentenza n. 204 del 6.7.2004 la Corte Costituzionale nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 33 del d.lgs n. 80/98 (come modificato dall’art. 7 della L. 205/2000) ...
[...omissis...]

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> ALLACCIAMENTO

Sintesi: La controversia sulla legittimità del diniego dell'istanza di allacciamento al servizio idrico è di giurisdizione del G.A..

Estratto: «Per quanto riguarda, invece, la diversa eccezione in rito, inerente il presunto difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalla difesa del Comune resistente nella memoria di costituzione e ribadita successivamente, occorre rilevare che la determinazione dirigenziale gravata finisce per incidere sostanzialmente, ed in via autoritativa, sulle facoltà del privato connesse al suo diritto di proprietà sull’immobile ed in particolare di allaccio alla rete idrica dell’acquedotto comunale in questione per uso domestico. In tal modo la situazione giuridica soggettiva fatta valere astrattamente dal privato ricorrente è qualificabile come interesse legittimo a carattere oppositivo e, pertanto, è di per sé idonea ad incardinare la giurisdizione del giudice amministrativo adito.Il ricorrente ha, pertanto, nella sostanza, dedotto la violazione del proprio interesse all’appropriata distribuzione dell'acqua.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> AUTORITÀ D'AMBITO

Sintesi: La questione della legittimità di un provvedimento di carattere autoritativo, quale è quello della non approvazione, da parte del Consiglio comunale, della convenzione elaborata dall’Ato in difformità dallo schema predisposto dalla Regione, rientra pacificamente nell’ambito di quelle che generano situazioni di interesse legittimo ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «Per quanto concerne il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la relativa censura non è fondata, in quanto nella specie non si verte sulla utilizzazione dell’acqua pubblica, ma su un provvedimento di carattere autoritativo, quale è quello della non approvazione da parte del Consiglio comunale, della convenzione elaborata dall’Ato in difformità dallo schema predisposto dalla Regione, per cui la fattispecie rientra pacificamente nell’ambito di quelle che generano situazioni di interesse legittimo.»

Sintesi: I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali appartengono alla giurisdizione in unico grado del TSAP, perché da essi discendono i successivi provvedimenti di organizzazione e conduzione del sistema idrico integrato.

Sintesi: Le cause in materia di revoca dell'adesione ad un Consorzio ATO e di annullamento della sua convenzione istitutiva appartengono alla giurisdizione del TSAP.

Estratto: «che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che in base al R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, lett. a), sono devoluti al TSAP i ricorsi proposti avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche;che nel l'interpretare la norma, queste Sezioni Unite hanno in generale affermato che per la sussistenza della giurisdizione del TSAP non è necessario che gli atti amministrativi in contestazione abbiano costituito esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, essendo al contrario sufficiente che abbiano comunque riguardato l'utilizzazione del demanio idrico, finendo così con l'incidere in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (v., fra le altre m tal senso, C. Cass. SU 2006/13692, 2006/23070, 2008/10442 e 2009/9149);che per quanto riguarda lo specifico settore di cui qui si discute, le Sezioni Unite hanno più in particolare affermato che appartengono alla giurisdizione in unico grado del TSAP anche i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, perché da essi discendono i successivi provvedimenti di organizzazione e conduzione del sistema idrico integrato (C. Cass. SU 2002/11099, 2005/7444 e 2006/6583);che proseguendo su tale linea, C. Cass. SU 2008/12165 e 2010/20777 hanno poi ricondotto alla giurisdizione del TSAP pure le cause in materia di revoca dell'adesione ad un Consorzio ATO e di annullamento della sua convenzione istitutiva; che una volta ricordati gli anzidetti principi, che il Collegio condivide e ribadisce, rimane unicamente da aggiungere che anche i provvedimenti impugnati dal CATS erano destinati ad influire sulla organizzazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato da parte del relativo gestore; che va, pertanto, al riguardo affermata la giuri-sdizione del TSAP, davanti al quale si rimettono le parti anche per quanto riguarda la liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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