GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO
Sintesi: Il termine decadenziale di impugnazione del provvedimento concessorio inizia a decorrere laddove si verifichino elementi materiali esteriormente percettibili (nella specie, società allestimento dello spazio pubblico concesso, mediante installazione di apposita pedana, tavolini e ombrelloni) tali da offrire immediata contezza del fatto asseritamente illegittimo e della sua lesività per gli interessi azionati dai ricorrenti.
Estratto: «6.- La società G. assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui è stata respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per tardività.I ricorrenti, afferma la società ricorrente, malgrado la visibilità dell’occupazione e delle opere relative, hanno impugnato il provvedimento a distanza di 9 mesi dalla installazione della pedana e dei tavoli, dopo aver esercitato, in data 7 febbraio 2011, accesso agli atti e, quindi, allorché era inesorabilmente decorso il termine per impugnare.L’assunto di parte appellante è fondato.6.1- Il TAR del Lazio ha respinto la suddetta eccezione affermando, che “ai fini dell’individuazione della decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione, occorre che sussistano i due elementi della lesività e dell’illegittimità del provvedimento, con la conseguenza che la piena conoscenza dell’atto amministrativo, idonea a far decorrere il detto termine, esige anche la consapevolezza della portata lesiva dell’atto stesso e cioè dei vizi del provvedimento stesso che lo rendono non solo incidente nella sua sfera giuridica ma anche lesivo della stessa: peraltro, il ricorrente, se propone il ricorso oltre i sessanta giorni, deve soltanto provare che entro tali termini i vizi dedotti non erano conoscibili, incombendo all’amministrazione convenuta di dimostrare il contrario…E’ soltanto con il ritiro della nota dell’amministrazione del 4 febbraio 2011 che gli interessati hanno avuto piena contezza dell’esistenza del provvedimento impugnato”.6.2- Tale prospettazione non è applicabile al caso in esame, in cui sussistono profili materiali esteriormente percettibili, tali da offrire immediata contezza del fatto asseritamente illegittimo e della sua lesività per gli interessi azionati dai ricorrenti.Invero, è incontestato che:a) la concessione di suolo pubblico è stata rilasciata in data 17 febbraio 2010;b) il provvedimento è stato affisso all’interno del locale;b) la società ha allestito lo spazio pubblico concesso, mediante installazione di apposita pedana, tavolini e ombrelloni sin dall’inizio del mese di luglio 2010, periodo in cui l’attività di ristorazione è stata esercitata anche all’aperto, nello spazio delimitato dalla pedana.Esistevano, dunque, manifestazioni di fatto dall’indubbio significato, sicché gli abitanti della zona circostante erano pienamente a conoscenza della disposta occupazione di suolo pubblico.»
Sintesi: In assenza di notifica al controinteressato della concessione di suolo pubblico e in assenza di prova di una sua piena conoscenza dell'atto, il ricorso giurisdizionale non può considerarsi tardivo e, pertanto, irricevibile.
Estratto: «Con il primo motivo, l’appellante sostiene l’erroneità della sentenza di primo grado con cui è stato considerato tardivo il proprio ricorso per l’annullamento della concessione all’Automobil Club di Foggia del suolo pubblico, in quanto proposto oltre il termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione all’albo comunale...
[...omissis...]
GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> CONFERENZA DI SERVIZI
Sintesi: Per la natura non immediatamente lesiva delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi, anche decisoria, non può darsi ingresso alla tesi della tardiva impugnazione di tali atti, atteso che l’interesse alla loro contestazione in sede giudiziale sorge solo con l’emanazione del provvedimento dell’Amministrazione procedente e, quindi, solamente dalla data in cui questo è stato adottato decorrono i termini per la proposizione del ricorso.
Estratto: «3. Va, altresì, disattesa l'eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso a tutti i soggetti istituzionali partecipanti alla conferenza di servizi.Come è ormai pacificamente ritenuto, il modulo procedimentale della conferenza di servizi non altera le regole che presiedono, in via ordinaria, all'individuazione delle Autorità resistenti, sotto il profilo della soggettiva imputabilità degli atti adottati (in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2007, n. 1920; Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2005, n. 2107; T.A.R. Lazio, Latina, 29 marzo 2006, n. 212).In altri termini, la notifica è necessaria solo nei confronti di quelle Autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante lo strumento della conferenza di servizi abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8259; T.A.R. Toscana, Sez. III, 29 maggio 2007, n. 804; T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 ottobre 2009, n. 1505) ossia hanno esercitato la potestà correlata alla posizione giuridica di cui si chiede tutela (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 24 febbraio 2011, n. 357; T.A.R. Molise, 8 febbraio 2008, n. 50).3.1. Né rileva, come eccepito dalla Provincia di Lucca e dal Comune di Gallicano che la conferenza di servizi prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 abbia carattere decisorio.Sul punto è ormai acquisito l’orientamento secondo cui le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria rivestono natura endoprocedimentale con la conseguenza che l’atto finale della conferenza viene poi fatto proprio dall’Amministrazione procedente con l'adozione del provvedimento finale che ha valenza esoprocedimentale ed esterna ed è quello effettivamente va ad incidere sulla sfera giuridica degli interessati facendo sorgere l’’interesse all’impugnazione (Cons. Stato sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2378; id., 9 novembre 2010, n. 7981; id., 11 dicembre 2008, n. 5620; T.A.R. Toscana, sez. II, 13 gennaio 2011, n. 54).Nel caso di specie il ricorso risulta notificato alla Provincia di Lucca, al Comune di Gallicano e a Feu De Bois S.r.l. e, dunque, oltre che alla controinteressata, a tutte le Amministrazioni - una delle quali peraltro è quella che ha promosso la conferenza - che vi hanno espresso pareri o determinazioni che parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori di tale peculiare modulo procedimentale.Solo a tali soggetti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il ricorso va necessariamente notificato (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 10 maggio 2011, n. 249; T.A.R. Umbria Perugia, 9 febbraio 2010, n. 59).3.2. Per le ragioni già evidenziate in merito alla natura non immediatamente lesiva delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi, anche decisoria, non può darsi ingresso neppure alla tesi, sostenuta dal Comune di Gallicano, della tardiva impugnazione di tali atti, atteso che, come si è affermato, l’interesse alla loro contestazione in sede giudiziale sorge solo con l’emanazione del provvedimento dell’Amministrazione procedente e, quindi, solamente dalla data in cui questo è stato adottato decorrono i termini per la proposizione del ricorso.»
Sintesi: Nella procedura in cui si sia tenuta una conferenza di servizi il termine per impugnare decorre dall'adozione del provvedimento finale, non dalla riunione della conferenza.
Estratto: «6. Si esaminano anzitutto le eccezioni, di cui sopra sub. 2.a) e 2.b), riproposte in appello, che devono essere respinte.Infatti:-questo Consiglio ha chiarito che sono condivisibili “le linee di fondo dell’orientamento interpretativo (delineato all’indomani della riforma del 2000 in particolare nella giurisprudenza di primo grado) secondo cui la scelta del legislatore del 2000 di lasciare inalterata la … struttura dicotomica” (fra la determinazione conclusiva della Conferenza, anche se di tipo decisorio, ed il successivo provvedimento finale) “sia espressiva di un orientamento di fondo secondo cui il provvedimento finale non rappresenti soltanto una sorta di momento meramente riepilogativo (e dichiarativo) delle determinazioni assunte in sede di Conferenza, ma che esso rappresenti un vero e proprio momento costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento” (Sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7570). Tale conclusione è motivata richiamando, in particolare, “la volontà di consentire che il cittadino interessato dal procedimento di cui agli artt. 14 e segg. l. proc. abbia come proprio referente ed interlocutore il solo responsabile del complessivo procedimento e, quindi, una sola Amministrazione, lasciando che il concerto fra le Amministrazioni resti all’interno dei processi decisionali della P.A”, ciò che “appare, del resto, pienamente coerente con le linee di politica legislativa sottese alla l. 15 del 2005, volta ad enfatizzare la valenza sistematica e la piena autonomia concettuale, nell’ambito dell’agere amministrativo, del momento provvedimentale”, nonché con la “volontà di lasciare inalterato il complessivo sistema di garanzie trasfuso nel nuovo Capo IV-bis della l. 241 del 1990, con particolare riguardo all’onere di comunicazione, all’acquisto di efficacia e – sussistendone le condizioni – al carattere di esecutorietà del provvedimento” (idem). Il Collegio non ritiene vi sia motivo per discostarsi da questo indirizzo per il caso in esame, con il conseguente rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, poiché il termine per l’impugnazione di cui qui si tratta non decorre dalla data del 3 ottobre 2006, di riunione della conferenza di servizi, ma da quella del 12 dicembre 2006, di adozione del provvedimento comunale;-né può essere accolta l’eccezione fondata sulla non titolarità di RAI Way di una posizione giuridica legittimante al ricorso, per la intervenuta scadenza del contratto di servizio 2003-2005 stipulato fra la RAI e il Ministero delle comunicazioni, considerato che l’art. 35, comma 1, di tale contratto prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto di Servizio, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto”, essendo stato poi approvato, inoltre, il successivo contratto di servizio per il triennio 2007-2009 (con D.M. 6.4.2007).»
GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> DECRETO DI ESPROPRIO
Sintesi: Ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 327/2001 il decreto di esproprio deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili; in assenza della notifica, il dies a quo della proposizione del gravame (per motivi aggiunti), deve essere rinvenuto nella data di deposito in giudizio da parte dell’amministrazione resistente del decreto impugnato.
Estratto: «Ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 327/2001 il decreto di esproprio deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili che, nel caso di specie, è totalmente mancata.Ne consegue che il dies a quo della proposizione del gravame deve essere rinvenuto nella data di deposito in giudizio da parte dell’amministrazione resistente del decreto impugnato.»
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.