Come pressoché tutti gli strumenti internazionali, la Decisione Quadro 2002/475/GAI non contempla una definizione di terrorismo. Questa ha però tipizzato gli atti di terrorismo.
Ai sensi dell’art. 1 della Decisione Quadro del 2002, infatti, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali (definiti reati in base al diritto nazionale) che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un paese o ad un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di:
intimidire gravemente la popolazione, ovvero
costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, ovvero
destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale....
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Tali atti intenzionali sono i seguenti:
attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
attentati gravi all'integrità fisica di una persona;
sequestro di persona e cattura di ostaggi;
distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri ovvero di trasporto di merci;
fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo;
dif...
_OMISSIS_ ...anze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
minaccia di realizzare uno dei comportamenti sopra elencati.
La norma in questione richiama in parte, ampliando il novero delle condotte riconducibili ad atti di terrorismo, l’art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla repressione del finanziamento al terrorismo del 1999.
Ai sensi quella norma, per atto di terrorismo va inteso un «atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell’allegato, nonché ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua ...
_OMISSIS_ ...to, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi».
Sempre in base all’art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla repressione del finanziamento al terrorismo, commette altresì reato chiunque tenti di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo in questione.
In base alla Convenzione in questione, costituiscono reato la partecipazione, organizzazione e la contribuzione alla realizzazione dei reati prima indicati.
Sempre in base all’art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1999, il contributo deve essere deliberato e deve:
mirare ad agevolare l’attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del pr...
_OMISSIS_ ...;
essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Per la Convenzione delle Nazioni Unite del 1999, è quindi atto terroristico solo quello destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona purchè, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.
La vittima designata deve comunque essere esclusa da quanti partecipino direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato. La Convenzione delle Nazioni Unite del 1999 non fa alcuna distinzione tra conflitto armato interno (combattimento che avviene sul territorio di uno Stato tra forze armate regolari e gruppi armati identificabili o fra gruppi armati che si combattono tra di loro) o internazionale (inteso come ...
_OMISSIS_ ...ra forze armate di almeno due Stati. Bisogna notare, a questo riguardo, che le guerre di liberazione nazionale sono state classificate tra i conflitti armati internazionali).
L’esistenza di un conflitto armato e l’estraneità della vittima ad un conflitto armato non costituiscono presupposti dell’atto di terrorismo, secondo la Decisione Quadro 2002/475/GAI.
Nei «consideranda» della Decisione Quadro in questione si dichiara infatti espressamente che lo strumento internazionale non intende disciplinare le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, attività disciplinate da questo stesso diritto, né intende disciplinare le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali, che sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale.
Un richiamo ai citat...
_OMISSIS_ ...lla Decisione Quadro 2002/475/GAI e 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1999 è contenuto nell’art. 270 sexies del codice penale.
La norma (introdotta con legge 155/2005) ha elencato gli atti di terrorismo. Conformemente alla Decisione Quadro 2002/475 ed alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1999, nell’art. 270 sexies c.p. rimane l’indicazione di Paesi ed Organizzazioni internazionali come destinatari, attraverso il compimento di atti di terrorismo, di pressioni perché compiano ovvero si astengano dal compiere qualsiasi atto, ovvero di atti di destabilizzazione e distruzione di strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali.
Ai sensi di tale articolo, «sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri...
_OMISSIS_ ...organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».
Il richiamo alle convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia fa si che nel novero degli atti di terrorismo rientrino anche quelli contemplati dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1999.
Nell’ambito dell’interpretazione che la Giurisprudenza ha dato all’art. 270 sexies, la popolazione civile o comunque quanti non sono parte attiva in un conflitto armato possono connotarsi come vittime anche se non direttamente destinatarie di un atto violento (laddove questo abbia ad esempio come obie...
_OMISSIS_ ...armate, ma una volta realizzato colpisce anche dei civili).
A tal proposito, secondo la Corte di Cassazione, Cass. pen. Sez. 1, Sentenza n. 1072 del 11/10/2006 Ud. (dep. 17/01/2007) Rv. 235288 «l'art. 270 sexies cod. pen. rinvia, quanto alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, e, in tal modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale.
Ne consegue che, a seguito della integrazione della citata norma da parte della Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York l'8 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico anche gli atti di viol...
_OMISSIS_ ...el contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, in base all'art. 270 sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata della disposizione incriminatrice di cui all'art. 270 bis cod. pen., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d. «kamikaze» nel corso di un conflitto armato.
Ancora, in base a Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 39545 del 04/07/2008 Ud. (dep. 22/10/2008) Rv. 241730, «l'atto terroristico è compatibile - alla luce della normativa internazionale ed in particolare dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999, recepita dalla L. n. 7 del 2003 - con ...
_OMISSIS_ ...lico, considerato che riveste natura terroristica anche l'atto diretto contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni di fatto facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze per la vita e l'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere paura e panico nella collettività».
Ne deriva che, ai fini dell'individuazione della natura dell'atto incriminato, l'elemento discretivo, in un contesto bellico o di occupazione militare, non è tanto lo strumento adoperato quanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisce atto terroristico quello che sia in tempo di pace, sia nel corso di un conflitto armato, si diriga contro un civile o una persona che non partecipi o non partecipi più attivamente alle ostilità» (fattispecie relativa alla configurazione del delitto di cui all'art. 270 bis cod. pen. nei confronti di alcuni appartenenti all'organizzazione «Ansar al Islam», che nel q...
_OMISSIS_ ...ad islamica, avevano provveduto al proselitismo, al reclutamento e alla raccolta di finanziamenti preordinati a preparare e ad eseguire azioni terroristiche contro governi cosiddetti «infedeli», ritenendo la natura terroristica degli attentati dinamitardi e delle azioni dei cosiddetti «kamikaze» compiuti in luoghi affollati dalla popolazione civile, pur se indirizzati contro obiettivi militari, nel corso di un conflitto armato).
Si può ritenere che in base alla Decisione Quadro 2002/475/GAI, alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1999 ed all’art. 270 sexies c.p., gli atti di terrorismo vadano inquadrati tra i reati cc.dd. «plurioffensivi», in quanto ledono o mettono in pericolo sia la vita e l'incolumità delle vittime sia, nello stesso tempo, il bene della libertà di autodeterminazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali.